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Spetta anche al condominio?

La
legge n.89/2001 (Legge Pinto) disciplina l’equa riparazione che può
essere chiesta da chi è stato coinvolto in un processo –
civile, penale, amministrativo, pensionistico, militare, etc. –
per un periodo di tempo considerato irragionevole, ossia troppo
lungo. Tale legge, infatti, ha recepito il principio dell’art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950,
secondo cui “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia
esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da
un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge…”.

I
risarcimenti per l’eccessiva durata dei processi rappresentano una
voce di debito consistente per lo Stato italiano, sicchè si
comprende bene quanto possano incidere eventuali indennizzi per
irragionevole durata del processo quando si tratta di materia
condominiale, dove le vertenze in sede giudiziaria sono tante e
spesso durano molti anni.

Ebbene,
in proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22558 del 22
ottobre 2009, ha accolto il ricorso proposto dal Ministero della
Giustizia contro una sentenza del Tribunale di Roma che aveva
riconosciuto ad un condominio l’indennizzo per un processo
troppo lungo, asserendo che il condominio, essendo un ente di
gestione delle cose comuni, privo di personalità giuridica,
non può chiedere l’equa riparazione.

La
Corte nella citata sentenza ha precisato che <<l’amministratore
può agire solo in virtù della delibera assembleare
anche nella non totalità a tutela della gestione delle stesse
mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano
unicamente come singoli è necessario uno specifico mandato da
parte di tutti condomini, nella fattispecie insussistente, e che il
difetto di legittimazione può essere eccepito per la prima
volta in sede di legittimità,
non vi è dubbio
che il diritto all’equo indennizzo per la ragionevole durata
del processo non spetti all’ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto
l’eventuale patema d’animo conseguente la pendenza del
processo troppo lungo incide unicamente sui condomini che quindi sono
titolari uti singoli del risarcimento
>>.

Erminia
Acri-Avvocato