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Nuovo conciliatore per le controversie con le banche.


 

 

L’Ombudsman va in pensione. Al suo posto la Banca d’Italia per risolvere le controversie bancarie e finanziarie, ha istituito un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale: l’ Arbitro Bancario Finanziario. Il cosiddetto ABF, acronimo di “Arbitro Bancario Finanziario”, già previsto dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 29 luglio 2008 e che permetterà ai clienti delle banche e degli intermediari finanziari di ottenere, in tempi abbastanza rapidi e senza la necessità di costi eccessivi, una decisione imparziale su reclami che non abbiano trovato soluzione nell’ intercoluzione diretta con l’intermediario.

Ogni istituto di credito dovrà aderire al nuovo sistema, dichiarandolo nei propri contratti di conto corrente. Banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane per l’attività di Bancoposta, sono tutti tenuti ad aderire all’ ABF.

L’adempimento di questo obbligo costituisce una condizione per lo svolgimento stesso dell’Attività Bancaria e Finanziaria: l’eventuale violazione sarà, oggetto di valutazione da parte della Banca d’Italia nell’ambito della sua azione di controllo. Inoltre, la nuova regolamentazione stabilisce che “il diritto di ricorrere all’ABF non può formare oggetto di rinuncia delle sue ragioni da parte del cliente”.


Le banche e tutti gli istituti e società preposti all’esercizio del credito sono obbligati a fornire alla propria clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso, richiamando nella documentazione di trasparenza il diritto del cliente di aderire all’ ABF e riportando le informazioni necessarie per contattare il medesimo (numeri di telefono, indirizzi, sito internet).

Quelli di nuova costituzione e quelli che vogliono iniziare a svolgere in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari, sono tenuti ad effettuare la comunicazione di adesione all’ ABF prima di cominciare l’attività. Possono non aderirvi quelli aventi sede in altro Stato membro dell’ Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi purché aderiscano o siano sottoposti ad un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estere partecipante alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione Europea. A tali fini, gli intermediari in questione devono comunicare alla Banca d’Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d’origine. La comunicazione dovrà effettuarsi prima di iniziare l’attività in Italia .


Le disposizioni prevedono che l’organismo disponga di tre collegi, con sede a Milano, Roma e Napoli. Ogni collegio è composto da cinque membri: due per le parti (intermediari e clienti) e tre, compreso il Presidente, scelti dalla Banca d’Italia. Tutti i componenti rispondono a requisiti di esperienza e imparzialità allo scopo di assicurare un impegno attivo e costante in seno al collegio.

Le segreterie tecniche della Banca d’Italia affiancano ogni collegio con compiti amministrativi e di istruttoria di ricorsi.

I clienti delle banche possono rivolgersi a tutte le filiali della Banca d’Italia sia per ottenere informazioni sia per presentare i ricorsi.

Una struttura presso l’Amministrazione centrale della Banca d’Italia, a Roma, si occupa di coordinare l’attività delle segreterie tecniche e di pubblicare una relazione annuale che deve dar conto dell’attività svolta dall’Arbitro Bancario Finanziario.

 

Quali controversie possono essere sottoposte all’ABF?

 

Tutte le controversie legate a operazioni e servizi bancari e finanziari. Le novità previste sono contenute nel documento “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno.

“All’ABF – si legge nel documento- possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro”. Le controversie devono essere relative ad operazioni anteriori al primo gennaio 2007.

Sono escluse dalla cognizione dell’ABF le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario.

Sono altresì escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra cliente ed intermediario, ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell’ambito di operazioni di factoring).

Non potranno essere esaminate le questioni per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. Né potranno proporsi ricorsi inerenti contrasti già sottoposti all’Autorità Giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi della legge. Il ricorso all’Arbitro sarà possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso potrà proporsi entro 6 mesi dal fallimento del Tentativo di Conciliazione.

 

Il ricorso all’ABF è gratuito?

 

Il ricorso è gratuito. E’ previsto solo il versamento di 20 euro a titolo di contributo per le spese della procedura. Se il ricorso viene accolto, la banca dovrà rimborsare al ricorrente il contributo versato e pagare un importo pari a 200 euro per le spese della procedura.

E’ stato istituito anche un archivio delle decisioni consultabile on-line per restare aggiornati in merito agli orientamenti assunti dai collegi.

Alla base del nuovo sistema stragiudiziale adottato c’è, dunque, un intento di semplificare e rendere più agevole il rapporto banca-cliente, soprattutto in merito al restringimento dei tempi e dei costi per la soluzione di questioni sorte tra i contraenti, ma anche quello di garantire maggiore equilibrio tra le parti in causa, visto che il “vecchio” Ombudsman era espressione dell’Associazione bancaria italiana. Questo è il dato più importante ed è ciò che interessa i consumatori.

La strada è ancora molto lunga, ma qualcosa lentamente sta cambiando anche nel rapporto tra consumatori e banche. Purtroppo di fronte a situazioni di potere così radicate, non si può pensare che in poco tempo si possa arrivare ad una posizione di parità.

Maria Cipparrone

(avvocato e counselor)

 

 


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