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“L’Unione” fa la forza.


 

 

 

 

Regole di sicurezza rigorose e comuni applicabili ai prodotti (ma anche ai servizi) in circolazione nel mercato interno, sono indispensabili per tutelare i consumatori, la salute ed i loro diritti.

L’Unione Europea ha dettato così norme generali di sicurezza applicabili a servizi, prodotti alimentari e non, che gli Stati membri devono adottare ed inserire nell’ambito delle proprie normative nazionali.

La Direttiva europea in merito alla sicurezza generale dei prodotti è la 2001/95/CEE, la quale impone un requisito generale di sicurezza ad ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usufruito dal consumatore (servizi), fatta eccezione per i beni di seconda mano con valore di pezzi di antiquariato o che devono subire riparazioni.

Tale direttiva è ripresa nel nostro Codice del Consumo e precisamente nella Parte IV del Codice (artt. 102-135) contenente disposizioni relative al tema della sicurezza dei prodotti, della loro qualità, della garanzia legale di conformità e della responsabilità di fornitori e produttori.

Questi ultimi sono infatti tenuti ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri, conformi cioè alle normative europee e a quelle nazionali, ad informare puntualmente e scrupolosamente i consumatori in merito ai rischi che potrebbero scaturire dall’utilizzo del prodotto e alle modalità da adottare per non incorrere in detti rischi.

Compito dei distributori sarà invece in base alle proprie competenze, assicurarsi di piazzare sul mercato prudentemente e diligentemente i prodotti conformi agli obblighi di sicurezza, rispettando le norme dello stato membro in cui il prodotto è fabbricato e commercializzato e fornire la documentazione atta a rintracciare l’origine dei prodotti.

Qualora i produttori o i distributori si rendessero conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse.

Salvaguardare e adottare gli opportuni interventi relativi alla sicurezza dei prodotti è compito della Commissione Europea, la quale sta adottando l’istituzione fra le autorità degli Stati membri competenti per la sorveglianza del mercato dei prodotti di consumo, una rete europea per la sicurezza dei prodotti volta a potenziare la collaborazione tra le autorità nonché gli scambi di informazioni e di competenze.

Mediante notifica alla Commissione, gli Stati membri possono adottare disposizioni che limitino la libera circolazione dei beni di consumo.

 

Nel caso di prodotti che presentino un grave rischio, tale da richiedere un rapido intervento, gli Stati membri informano repentinamente la Commissione tramite il sistema Rapex, per lo scambio rapido di informazioni fra gli stati membri e la Commissione .

 

Cos’è il Rapex?

 

E’ il sistema di allarme rapido per le lesioni personali procurate dai prodotti istituito dall’Unione Europea che permette di ritirare dal mercato i prodotti che possono rappresentare una minaccia per la salute e la sicurezza dei consumatori.

In caso di utilizzo del sistema Rapex, gli Stati della U E devono notificare alla Commissione tutte le informazioni minime del prodotto: le informazioni che individuano il prodotto, la descrizione del rischio che comporta il prodotto e gli studi esistenti per valutarlo, le misure già adottate, ed infine le informazioni sulla distribuzione del prodotto nei paesi dove verrà destinato. Le decisioni adottate in forza della direttiva e comportanti una restrizione alla commercializzazione di un prodotto devono ad ogni modo essere motivate e sono soggette a ricorso dinanzi ai tribunali competenti.

I prodotti alimentari e farmaceutici sono garantiti da altri sistemi di intervento.

 

Maria Cipparrone

 

 

Regole di sicurezza rigorose e comuni applicabili ai prodotti (ma anche ai servizi) in circolazione nel mercato interno, sono indispensabili per tutelare i consumatori, la salute ed i loro diritti.

L’Unione Europea ha dettato così norme generali di sicurezza applicabili a servizi, prodotti alimentari e non, che gli Stati membri devono adottare ed inserire nell’ambito delle proprie normative nazionali.

La Direttiva europea in merito alla sicurezza generale dei prodotti è la 2001/95/CEE, la quale impone un requisito generale di sicurezza ad ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usufruito dal consumatore (servizi), fatta eccezione per i beni di seconda mano con valore di pezzi di antiquariato o che devono subire riparazioni.

Tale direttiva è ripresa nel nostro Codice del Consumo e precisamente nella Parte IV del Codice (artt. 102-135) contenente disposizioni relative al tema della sicurezza dei prodotti, della loro qualità, della garanzia legale di conformità e della responsabilità di fornitori e produttori.

Questi ultimi sono infatti tenuti ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri, conformi cioè alle normative europee e a quelle nazionali, ad informare puntualmente e scrupolosamente i consumatori in merito ai rischi che potrebbero scaturire dall’utilizzo del prodotto e alle modalità da adottare per non incorrere in detti rischi.

Compito dei distributori sarà invece in base alle proprie competenze, assicurarsi di piazzare sul mercato prudentemente e diligentemente i prodotti conformi agli obblighi di sicurezza, rispettando le norme dello stato membro in cui il prodotto è fabbricato e commercializzato e fornire la documentazione atta a rintracciare l’origine dei prodotti.

Qualora i produttori o i distributori si rendessero conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse.

Salvaguardare e adottare gli opportuni interventi relativi alla sicurezza dei prodotti è compito della Commissione Europea, la quale sta adottando l’istituzione fra le autorità degli Stati membri competenti per la sorveglianza del mercato dei prodotti di consumo, una rete europea per la sicurezza dei prodotti volta a potenziare la collaborazione tra le autorità nonché gli scambi di informazioni e di competenze.

Mediante notifica alla Commissione, gli Stati membri possono adottare disposizioni che limitino la libera circolazione dei beni di consumo.

Nel caso di prodotti che presentino un grave rischio, tale da richiedere un rapido intervento, gli Stati membri informano repentinamente la Commissione tramite il sistema Rapex, per lo scambio rapido di informazioni fra gli stati membri e la Commissione .

Cos’è il Rapex?

E’ il sistema di allarme rapido per le lesioni personali procurate dai prodotti istituito dall’Unione Europea che permette di ritirare dal mercato i prodotti che possono rappresentare una minaccia per la salute e la sicurezza dei consumatori.

In caso di utilizzo del sistema Rapex, gli Stati della U E devono notificare alla Commissione tutte le informazioni minime del prodotto: le informazioni che individuano il prodotto, la descrizione del rischio che comporta il prodotto e gli studi esistenti per valutarlo, le misure già adottate, ed infine le informazioni sulla distribuzione del prodotto nei paesi dove verrà destinato. Le decisioni adottate in forza della direttiva e comportanti una restrizione alla commercializzazione di un prodotto devono ad ogni modo essere motivate e sono soggette a ricorso dinanzi ai tribunali competenti.

I prodotti alimentari e farmaceutici sono garantiti da altri sistemi di intervento.

 

Maria Cipparrone