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E’ possibile, vi diciamo come.


I cosmetici sono divenuti prodotti di largo consumo e sebbene nell’immaginario collettivo li si associa all’universo femminile, in realtà i cosmetici “seducono” un numero sempre maggiore di uomini.

Chi di noi, infatti, non rimane affascinato da una crema che promette l’eterna giovinezza o da un prodotto che, come il bacio dell’amata, trasforma il rospo in principe azzurro?

L’interesse sempre maggiore dei consumatori riguardo a questo settore ha portato ad una varietà di prodotti, tra cui non è sempre semplice districarsi, pertanto l’unico modo per avere consapevolezza di ciò a cui andiamo incontro è essere ben informati, per non incorrere in delusioni o peggio ancora in inganni, anche perché vi sono normative nazionali ed europee che regolamentano la produzione e la commercializzazione dei cosmetici.

Quali sono i diritti dei consumatori in questo settore?

Innanzitutto una immediata e semplice consultazione delle caratteristiche e delle sostanze che costituiscono il prodotto che si intende acquistare.

La composizione dei cosmetici è regolamentata dalla legge 713/86 e sue modifiche sulla base della direttiva comunitaria di riferimento (76/768/CEE). Gli elenchi delle sostanze vietate (sostanze classificate CMR cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione) sono costantemente aggiornati dai comitati scientifici europei che si occupano del settore.

Il consumatore inoltre può prendere visione degli elenchi delle sostanze vietate, ammesse o utilizzabili con determinate restrizioni, sul sito del Ministero della Salute, dove è possibile consultare la legislatura relativa all’etichettatura dei prodotti cosmetici.

Compito del Ministero della Salute è garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici sul mercato, vigilando su eventuali irregolarità e provvedendo, in accordo con gli uffici competenti regionali e con le associazioni dei consumatori ed esperti, al ritiro e al divieto di commercializzazione a livello nazionale di eventuali prodotti non conformi.

La legislatura relativa all’etichettatura dei cosmetici è ben chiara, le indicazioni essenziali che devono necessariamente essere riportate sia sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico, sia sul foglietto illustrativo interno alla confezione sono:

– nome o ragione sociale e sede legale del produttore

-contenuto nominale del prodotto (obbligatoriamente in italiano)

-durata minima, se il prodotto ha scadenza inferiore a 30 mesi, o la validità dopo l’apertura, se il prodotto ha scadenza superiore a 30 mesi.

-precauzioni d’impiego (espresse obbligatoriamente in italiano)

-numero di lotto

-Paese di origine per i cosmetici fabbricati in paesi extra UE

-funzione del prodotto (obbligatoriamente in italiano)

-elenco degli ingredienti, preceduto dalla dicitura ” Ingredienti” sul foglio o allegato interno alla confezione.

Anche i cosmetici possono produrre reazioni allergiche, in quanto contengono sostanze biologicamente attive e sebbene su molti cosmetici compaia la dicitura “ipoallergenico” in realtà non esistono prodotti del tutto “anallergici”. Il consumatore potrà segnalare gli effetti indesiderati (dermatiti da contatto, orticarie ecc.) alle autorità sanitarie e di controllo (medico di fiducia, ASL, NAS, Centro Antiveleni locali, Ministero della Salute), che si accerteranno della veridicità del caso. Per garantire una maggiore sicurezza la Direttiva 93/35/CE ha introdotto l’obbligo della valutazione di sicurezza da parte di un esperto, di ogni prodotto sul mercato.


Tra i diritti del consumatore è riconosciuto il diritto ad un’informazione adeguata e non ingannevole che possa indurlo, con immagini e dichiarazioni fuorvianti, ad una scelta non idonea, non corrispondente alle proprie aspettative. I messaggi pubblicitari dei prodotti cosmetici, pertanto, non devono essere ambigui e devono uniformarsi ai principi generali in materia di pubblicità, espressi nel Codice del Consumo.


Il consumatore, dunque, per tutelarsi, può segnalare un messaggio pubblicitario ingannevole effettuando una denuncia all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale esaminerà il caso e se necessario proibirà la diffusione del messaggio che sponsorizza il prodotto.

Anche la Commissione Europea con la Raccomandazione del 07/06/2006 ha sottolineato che l’uso di dichiarazioni su un prodotto cosmetico non deve trarre in inganno il consumatore.

Un esempio è dato dalla dicitura sull’etichetta “non testato su animali” che rappresenta un’informazione preziosa per il consumatore perché lo mette in condizione di poter scegliere il prodotto in piena consapevolezza.

 

 

Maria Cipparrone