Il Condominio può agire direttamente contro il conduttore?
“In
quanto amministratore di condominio di un edificio, vorrei sapere
come si può agire nei confronti di un inquilino moroso. Di
solito ci si rivale legalmente sul proprietario dell’immobile il
quale a sua volta si attiva per rivalsa sul suo inquilino. Mi è
stato riferito invece che esistono nuove disposizioni in merito per
cui ci si può attivare legalmente e direttamente nei confronti
del conduttore. Si tratta delle solite sentenze o esiste una nuova
legge o decreto che regola tale situazione? Grazie anticipatamente.
F.T. socia dello Studio Am.I.Co. S. s.n.c.”
In
base alla norma di cui all’articolo 5 della legge n. 392/1978, il
mancato pagamento da parte del conduttore degli oneri accessori al
contratto di locazione, ove essi superino l’importo di due mensilità
del canone di locazione, costituisce motivo di risoluzione del
contratto. Si tratta, quindi, di una spesa che grava sul conduttore
in quanto direttamente attinente al godimento dell’immobile, ed il
cui mancato pagamento espone il proprietario-locatore ad eventuali
azioni di recupero ad iniziativa del condominio.
Infatti,
come precisato dalla Cassazione in diverse occasioni (sentenze nn.
246/1994; 1104/1994; 1995/1995, 5035/2002, 17619/2007), nonostante
qualche sentenza di merito in senso diverso, è da escludere la
possibilità di un’azione diretta del Condominio per il
pagamento delle spese
condominiali
nei confronti dei conduttori
perchè
<<Solo i proprietari delle porzioni di piano di un
edificio sono obbligati verso il condominio al pagamento degli oneri
condominiali, e non anche i conduttori. Tra il condominio e questi
ultimi non esiste alcun rapporto che legittimi la proposizione di
azioni dirette dell’uno nei confronti degli altri, neppure se
questi hanno provveduto in passato a pagare personalmente e di
propria spontanea volontà gli oneri condominiali direttamente
al condominio. >>
Erminia
Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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