Eliminato un altro inutile balzello a carico dei consumatori.
Finalmente, dopo anni, dal 2 giugno 2007, grazie al Decreto Bersani, (convertito in legge lo scorso aprile), è diventata operativa la norma che prevede la cancellazione semplificata dell’ipoteca a garanzia di un mutuo erogato da una banca, da una finanziaria o da un ente di previdenza.
Con la nuova normativa, quando un mutuo, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sull’immobile, viene completamente ripagato, la banca deve entro trenta giorni dalla sua estinzione, comunicarlo alla Conservatoria che, sempre, entro trenta giorni dall’estinzione del mutuo, cancellerà d’ufficio l’ipoteca senza bisogno di autentica notarile.
Le disposizioni del decreto Bersani hanno trovato attuazione con due provvedimenti emanati dall’Agenzia del Territorio. Con il primo provvedimento (del 23/05/2007), il direttore dell’Agenzia ha istituito un apposito registro immobiliare per le comunicazioni semplificate di cancellazione dell’ipoteca. Con il secondo provvedimento (del 25/05/2007), la stessa Agenzia, ha fissato le modalità di comunicazione: la trasmissione della comunicazione di estinzione da parte della banca (oppure finanziaria o ente di previdenza), alla conservatoria in cui è iscritta l’ipoteca per via telematica, facoltativa fino al 15/10/2007 e poi obbligatoria.
Cosa deve fare chi ha già estinto un mutuo? Si verificano due casi, a seconda che il mutuo sia stato estinto prima o dopo il 03 aprile 2007.
- Nel caso in cui sia stato estinto dopo il 03 aprile 2007, la banca consegnerà al debitore senza sua richiesta esplicita, la quietanza di estinzione e darà comunicazione alla conservatoria dell’estinzione del mutuo e quindi della cancellazione dell’ipoteca.
- Nel caso in cui, il mutuo sia stato estinto prima del 03 aprile 2007, il consumatore per poter far cancellare l’ipoteca, deve chiedere alla banca , (richiesta da fare con raccomandata a/r), la quietanza da cui risulti l’estinzione del mutuo. A partire dalla data della raccomandata decorrono i trenta giorni entro i quali la banca deve comunicare in conservatoria la cancellazione dell’ipoteca.
Non sono più richieste spese per la cancellazione dell’ipoteca, eliminando così una gravosa formalità a carico dei consumatori.
Avvocato Maria Cipparrone
Alla stesura dell’articolo ha collaborato l’Avvocato Patrizia Volpintesta.
Iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, in particolare diritto di famiglia, del lavoro e della previdenza, diritto dei consumi, recupero crediti. Dal 1995 è Giurista d’Impresa. Dal 2006 al 2012, presso varie emittenti radiofoniche e televisive locali, ha partecipato come ospite fissa in trasmissioni di informazione giuridica. Dal 2015 si dedica alla tutela degli animali, rappresentando cittadini privati e associazioni animaliste sia in processi civili che, come parti civili, nei processi penali (Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 29/06/1998). Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 26/10/2002.