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In sintesi, il “succo” del matrimonio


 

  • Cos’è il matrimonio?

Il matrimonio indica il legame tra due persone, tendenzialmente per la vita, caratterizzato dal reciproco aiuto economico ed affettivo. Perciò la legge si limita a regolarne solo alcuni aspetti, senza toccare i rapporti strettamente personali su cui si fonda l’unione.

Giuridicamente il matrimonio indica sia l’atto solenne della celebrazione sia il rapporto che nasce da esso, cioè l’insieme dei diritti e doveri reciproci dei coniugi.

  • Quante forme di matrimonio esistono?


  1. Matrimonio civile, celebrato nella casa comunale davanti al sindaco o a persona da lui delegata, alla presenza di 2 testimoni. E’ regolato interamente dalla legge italiana.
  2. Matrimonio concordatario, celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, che con la trascrizione nei registri dello stato civile, acquista efficacia per il nostro ordinamento giuridico. L’atto di celebrazione è regolato dalla legge della Chiesa, mentre il rapporto tra i coniugi, dalla legge italiana.
  3. Matrimonio celebrato davanti al Ministro di un culto acattolico, il quale agisce come delegato dall’ufficiale di stato civile. In effetti non è una terza forma di matrimonio ma un diverso modo di celebrazione del matrimonio civile, poiché è regolato dalla legge italiana.

  • Quali sono i requisiti per sposarsi?

La legge individua in negativo i requisiti per contrarre matrimonio, cioè prevede una serie di situazioni che impediscono di sposarsi.

Essenzialmente occorrono:

– la maggiore età, ma anche i minori che abbiano compiuto almeno i 16 anni possono essere autorizzati dal Tribunale a contrarre matrimonio;

– la sanità mentale;

– la libertà di stato, cioè la mancanza di un precedente vincolo matrimoniale.

  • Cosa sono le pubblicazioni?

Le pubblicazioni, che precedono la celebrazione del matrimonio, consistono nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto in cui occorre indicare i dati personali degli sposi (nome, cognome, cittadinanza, residenza, libertà di stato) e se vi siano situazioni di impedimento alla celebrazione del matrimonio, per otto giorni consecutivi. Vi provvede l’ufficiale di stato civile su richiesta dei coniugi o di persona da essi incaricata. Il matrimonio non può essere celebrato prima di 4 giorni nè dopo 180 giorni dalle pubblicazioni, fatte nei comuni di residenza degli sposi.

  • Si può celebrare il matrimonio per procura?

Il matrimonio è un atto che, nel linguaggio giuridico, viene definito “personalissimo”, per cui gli sposi devono esprimere personalmente la volontà di prendersi in marito e moglie.

Il matrimonio per procura (data per atto pubblico) è previsto come eccezione solo quando uno degli sposi risiede all’estero -occorre l’autorizzazione del tribunale e devono esserci gravi motivi- o in tempo di guerra per i militari e chi si trovi al seguito delle forze armate.

 

VALUTAZIONI PSICOLOGICHE

Il matrimonio, diversamente dalla coppia (rapporto in cui si realizzano scambi interpersonali che possono preludere a qualcosa di più stabile oppure avere carattere puramente transitorio) e dalla famiglia (che può essere costituita senza vincoli legali o religiosi e si pone come obiettivo, la convivenza e la presenza di figli) rappresenta un vincolo legale e/o religioso cui, necessariamente, ci si sottopone, per convinzione (soprattutto quello religioso), paura (illudendosi che, in questo modo, il rapporto duri più a lungo) o convenienza (per le tutele, rispetto alle unioni “di fatto”). Andrebbe visto come un accordo fra due persone mature che decidono di provare a trascorrere insieme più tempo possibile, appagando il bisogno di allontanare la solitudine, di sostenersi vicendevolmente secondo parametri di solidarietà individuale, di allevare dei figli e di godere di tutte le implicanze che una interagenza pacifica, può offrire.

 

E..A. – Avvocato


G. M. – Medico Psicoterapeuta