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Ha diritto al rimborso il comproprietario che effettua spese per le parti comuni?



Non è infrequente il caso di anticipazione delle spese necessarie per la cosa comune da parte di un singolo comproprietario, di fronte alla trascuratezza degli altri partecipanti alla comunione. Ma il comunista, che le ha anticipate, può chiederne il rimborso?

Con una recentissima sentenza (n.11747/2003), la Cassazione, ribaltando un suo precedente orientamento, ha affermato che il diritto al rimborso sussiste solo per le spese necessarie per la conservazione della cosa comune e non anche per quelle occorrenti per il godimento della stessa.

La decisione in esame prende avvio dall’articolo 1104 codice civile, il quale statuisce che: «ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune», così ponendo una distinzione tra le spese per la conservazione e le spese per il godimento della cosa comune. Pertanto, secondo la Corte, solo le spese di conservazione possono essere anticipate da un comproprietario, per evitare il deterioramento del bene – e ciò risponde ad un interesse oggettivo suo e di tutti gli altri comunisti -, e sono, perciò, rimborsabili; mentre le spese per il godimento debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode della cosa comune, in quanto il singolo comproprietario le ha anticipate “per un godimento soggettivo, che è suo personale, che non può riguardare anche gli altri partecipanti alla comunione” (nel caso di specie, le spese per l’acqua occorrente per l’irrigazione del giardino sono state ritenute destinate alla conservazione del bene, mentre quelle per il combustibile e per l’energia elettrica necessari per l’impianto di riscaldamento e per l’acqua potabile, sono state ritenute destinate al godimento e, quindi, non suscettibili di rimborso).

Erminia Acri-Avvocato