Posted on


……dipende dal tipo di giuoco!


La nostra legge si occupa in modo sommario delle figure del giuoco e della scommessa, senza fornire una disciplina esauriente. Tuttavia, è possibile distinguerne due categorie:

– i giuochi e le scommesse i cui debiti sono sforniti di azione legale;

– i giuochi e le scommesse i cui debiti sono muniti di azione legale.

I primi, che rappresentano la regola, sono definiti doveri incoercibili e rientrano tecnicamente nella categoria delle ‘obbligazioni naturali’, perchè il partecipante o lo scommettitore non è tenuto a pagare la posta, anche se si tratta di gioco o scommessa non proibiti; però, se il debito è stato pagato – e si tratta di giuoco o scommessa non proibiti, oppure comunque esercitati nelle sedi autorizzate – , colui che ha pagato non può pretendere la restituzione della somma versata mediante azione in giudizio.

La restituzione della posta, tuttavia, può essere pretesa, mediante vie legali, se il perdente è incapace o se la perdita è stata provocata dalla condotta fraudolenta di chi ha ricevuto il pagamento.

In questa categoria rientrano, ad esempio, i giuochi familiari, come bridge, briscola, canasta, ecc., e le attività svolte nei Casinò autorizzati dallo Stato.

I giochi e le scommesse muniti di azione in giudizio sono quelli a cui l’ordinamento riconosce una qualche utilità sociale, in particolare: le lotterie legalmente autorizzate e le competizioni sportive, che possono dare lo spunto per scommesse anche tra persone che non vi partecipano.

In questi casi il pagamento della posta può essere richiesto con azione in giudizio, ma, nel caso delle competizioni sportive, il giudice può rigettare o ridurre la richiesta qualora ritenga la posta troppo alta.

Il pagamento della posta non può, invece, essere preteso ove si tratti di giuochi o scommesse vietati dalla legge penale, tra cui i giuochi d’azzardo. In tali casi si ritiene che il perditore possa pretendere la restituzione della posta eventualmente versata.

Erminia Acri-Avvocato