Paga anche il condomino che non usa l’ascensore?
“Abito al piano terra, di una palazzina a due piani con ascensore che parte dal garages sotterraneo. Vorrei sapere: devo pagare l’ascensore anche se non lo utilizzo?”
L’articolo 1117 del codice civile cita l’ascensore tra le parti comuni dell’edificio, salvo disposizione contraria di un titolo. Pertanto, se non risulta diversamente da un titolo (ad es. il regolamento di condominio contrattuale) anche i proprietari dei locali siti al piano terra di un condominio dotato di ascensore sono proprietari pro quota dell’ascensore e sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria.
Le spese di manutenzione ordinaria vanno ripartite per metà in base alle quote millesimali di proprietà dei condomini che se ne servono, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo – analogamente a quanto previsto dall’articolo 1124 del Codice civile per le scale. Quindi, i proprietari dei locali del piano terra, che non sono serviti dell’ascensore, ne sono esonerati.
Erminia Acri-Avvocato
Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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