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E’ possibile aggiungere al cognome del padre anche quello della madre….a certe condizioni.

Il principio di tendenziale stabilità del cognome, presente nel nostro ordinamento, assolve la funzione di identificazione dell’individuo nella comunità sociale, ma non implica l’assoluta immutabilità del cognome, ben potendo venire contemperato, l’interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome, con gli interessi di coloro che quel nome intendano mutare o modificare nonché di coloro che a quel mutamento intendano opporsi.


Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza n.2572 del 27 aprile 2004, che ha respinto il ricorso del Ministero di Grazia e Giustizia contro la decisione del giudice di primo grado che aveva annullato il provvedimento di rigetto di una domanda volta ad ottenere l’aggiunta del cognome materno.


Invero, come precisano i giudici, la nostra legge (art. 158 R.D.L. 9 luglio 1939 n. 1238) vieta soltanto l’aggiunta al proprio cognome di un altro cognome che abbia importanza storica o appartenga a famiglia illustre o nota con il quale il richiedente non abbia nessun rapporto, mentre non sussiste divieto nel caso -come quello esaminato- in cui il richiedente chieda di aggiungere al proprio cognome quello della madre; sicchè il principio di tendenziale stabilità del cognome non implica l’assoluta assenza di deroghe alla regola della riconoscibilità dell’individuo attraverso il solo cognome paterno, regola che rappresenta una “mera scelta legislativa contingente e modificabile, come dimostrano le innumerevoli iniziative parlamentari presentate in tal senso, mutuate da esperienze di paesi diversi, europei e non”; con conseguente rilevanza delle ragioni di carattere morale ed affettivo, nonché di carattere sociale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di aggiunta del cognome materno.

Erminia Acri-Avvocato