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Tutela o Condanna Anticipata per il cittadino?


L’avviso di garanzia.

Tecnicamente, il termine esatto è informazione di garanzia. È un atto mediante il quale il PM ( un magistrato del Pubblico Ministero ), nel momento in cui occorra compiere un atto cui – secondo il dettato del codice di procedura penale – il difensore dell’indagato abbia diritto di assistere, porta a conoscenza il cittadino che nei suoi confronti si stanno svolgendo indagini in ordine ad un determinato fatto che abbia una rilevanza ai fini della applicazione legge penale. Tale istituto, previsto negli articoli 369 e 369 bis ( quest’ultimo articolo è dedicato al difensore di ufficio ) del codice di procedura penale, prevede che:

  • Il PM invii tale informazione di garanzia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, sia all’indagato che alla persona offesa;
  • l’informazione di garanzia contenga l’indicazione delle norme di legge che si assumono (perchè non si è certi allo stato ) violate, oltre alla data ed al luogo del fatto;
  • vi sia l’invito all’indagato di esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Come si può notare, il PM non ha l’obbligo giuridico di notiziare immediatamente il cittadino che è sottoposto ad indagini e che ha acquisito la qualità di indagato.

Questo perché essendo l’esercizio dell’azione penale – in Italia – obbligatoria ( nel senso che non vi è discrezionalità nella scelta da parte del PM se indagare o meno su di un fatto – reato ) si vengono a creare due distinte fasi, necessarie, all’interno di un procedimento penale allo stadio delle indagini preliminari: quello della iscrizione della notizia di reato e quello dell’invio dell’informazione di garanzia.

Nel momento in cui al PM perviene una notizia di reato, o la acquisisce di propria iniziativa, dovrà provvedere ad iscrivere tale notizia, immediatamente, in un apposito registro, custodito presso gli Uffici della Procura della Repubblica presso ogni Tribunale italiano, denominato REGISTRO delle NOTIZIE di REATO, nonchè, contestualmente, o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale la notizia di reato stesso è attribuita( articolo 335 del codioce di procedura penale ).

Questo significa che ogni cittadino potrebbe essere, a sua insaputa, soggetto passivo di indagini da parte di un’Autorità Giudiziaria – PM o, in linea generale, su sua delega la Polizia Giudiziaria ( V. in questa sezione) ? No!

Niente timori, o paure, infondati!

Perché:

a)- Intanto, per essere indagati, bisogna aver avuto un coinvolgimento – a vario titolo – in un’attività poco chiara, definita tale, per le,dalle, leggi penali;e, quindi, attraverso questo istituto ci viene data la possibilità tecnica ( perchè deve attuarsi attraverso liberi professionisti specialisti nel ramo penale ), di fugare ogni dubbio, all’inquisitore ( PM o Polizia Giudiziaria );

b)- se arriva per posta un tale atto vuol dire che è giunto il momento di essere informati di essere indagati, e ciò diventa necessario per salvaguardare i nostri diritti e le nostre garanzie difensive…costituzionalmente previsti gli uni e le altre: in fatti, l’informazione di garanzia non è un modo di esercizio dell’azione penale da parte del PM ( nel senso che si instaura un vero e proprio rapporto processuale: per la differenza tra procedimento e processo V. il processo penale in pillole in questa sezione ) nei confronti del cittadino che, qualora esercitata, gli farebbe acquisire la qualità di imputato, ma, una comunicazione, allo stesso, dell’esistenza di un’attività investigativa tendente ad accertare un suo coinvolgimento o meno in fatti di rilevanza penale.

In un recentissimo passato, si è fatto un uso distorto di questo democratico e civile “strumento” di tutela del cittadino; e, volendolo adoperare come un grimaldello, si è tentato di scardinare i principi costituzionali in materia di difesa ed uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge ( art. 3,24 ecc. della Carta Costituzionale), così propugnando – e tentando di inculcare – l’idea che l’informazione di garanzia sia una sorta di condanna anticipata.

Come si può notare, non è stato, e non è questo, lo spirito del nostro legislatore.

Francesco Chiaia ( avvocato penalista )