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Contestazione di una multa.


Chi pensa di aver subìto un torto da parte della Pubblica Amministrazione può scegliere, in alternativa ad una causa davanti al TAR, di fare un ricorso gerarchico, cioè indirizzato all’autorità superiore rispetto a quella che ha emanato il provvedimento che si contesta.

E’ possibile impugnare sia vizi di legittimità (comportamenti contrari alla legge), sia vizi di merito (riguardanti il contenuto del provvedimento).

Il cittadino ha 30 giorni di tempo dalla notificazione del provvedimento, per inoltrare il ricorso, presentandolo a mani all’ufficio indicato dalla P.A., oppure mediante raccomandata a.r.

Ricorso avverso una multa.

Se si vuole contestare una multa, si può ricorrere al Prefetto del luogo in cui è avvenuta l’infrazione.

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla consegna o notifica del verbale, a mani o mediante raccomandata a.r., al comando dell’organo che ha accertato l’infrazione (polizia, vigili urbani, ecc.).

Al ricorso bisogna allegare una fotocopia del verbale e la documentazione che si ritiene utile per il suo accoglimento.

Se il verbale non viene consegnato o notificato entro 150 giorni dal fatto, non si è più tenuti a pagare la multa.

Poiché la multa è esecutiva, nel senso che deve essere, comunque, pagata entro 60 giorni, è necessario chiedere la sospensione della sua esecutività all’atto della presentazione del ricorso.

L’ufficio del Prefetto deve rispondere entro 120 giorni con ordinanza.

Se il ricorso è respinto, la multa viene almeno raddoppiata e il cittadino può ancora impugnare l’ordinanza, entro un mese dalla notifica, davanti al Giudice di Pace. A tal fine, si consiglia di conservare il verbale, una copia del ricorso e l’avviso di ricevimento della raccomandata.

In assenza di risposta, al contrario, il ricorso deve intendersi accolto.

Difensore civico.

Una legge del 1990 prevede la possibilità per gli enti locali di dotarsi di un difensore civico.

Questa figura svolge una funzione di raccordo tra cittadino e apparato amministrativo.

Possono chiederne l’intervento sia le persone fisiche sia le persone giuridiche (società e aziende). Il difensore civico può intervenire, nei casi di cattiva amministrazione, nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni e dei privati che gestiscono pubblici servizi, chiedendo informazioni sull’andamento di pratiche e procedimenti amministrativi.

L’intervento di questa persona è gratuito e può essere richiesto senza particolari formalità, tuttavia si consiglia di esporre il proprio caso con una lettera per rendere la questione più comprensibile.

Maria Cipparrone

Questo articolo è stato realizzato con la collaborazione della Dott.ssa Laura Trocino.