Posted on

Chiarimenti in caso di richieste di pagamento da parte di societ? di recupero crediti.


Rientra nelle possibilità previste dal codice civile, agli artt. 1260 e ss., la cessione, da parte di Società o Enti, di propri crediti, vantati nei confronti di privati, a Società o Enti che svolgono come attività quella di recupero di crediti.

Cosa fare se viene notificata al consumatore una richiesta del genere?

  • Innanzitutto, bisogna verificare, a seconda della categoria, se il credito di cui viene chiesto il pagamento sia già prescritto o meno, in base a quanto stabiliscono gli artt. 2946 e ss. del codice civile;

  • Dopo aver appurato la fondatezza della richiesta, si dovrà verificare se il relativo pagamento sia stato effettuato;

  • Nell’ipotesi in cui il pagamento deve essere effettuato, è da considerare che è prevista solo la corresponsione degli interessi, ma non altre spese aggiuntive, anche sotto forma di sanzioni pecuniarie, di doppia applicazione di IVA, di una qualsiasi voce indicata come “imponibile”.

Insieme all’accertamento di tali elementi, è necessario appurare anche la credibilità e, quindi, l’ esistenza della Società che si presenta come cessionaria del credito, attraverso una semplice visura della stessa negli elenchi previsti presso le Camere di Commercio nelle città.

Relativamente a quest’ultimo profilo, sono da tenere presenti altre eventuali “stranezze”, indici della non veridicità della cartella:

  1. La mancanza del periodo di fatturazione cui si fa riferimento e che deve essere, di norma, precisato nelle richieste di pagamento;
  2. Il non invio della richiesta di pagamento mediante l’uso di raccomandata a.r., necessaria per la decorrenza di eventuali termini per il pagamento.

In ultimo, si osservi che la contestazione di tali richieste da parte del consumatore o le comunicazioni che lo stesso deve fare, devono essere inviate mediante lettera raccomandata a.r..

Maria Cipparrone (avvocato)

questo lavoro è stato realizzato con la partecipazione della dott. Laura Trocino.