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Cosa si pu? fare in caso di difetto irreparabile del bene prodotto dall? artigiano?

Cosa avviene se il lavoro svolto ? sbagliato, cio? non ? stato eseguito in base agli accordi iniziali?


Prima che entrasse in vigore la nuova disciplina sulla vendita e garanzie dei beni di consumo (Decreto Legislativo 02/02/2002 n. 24), per denunciare l’eventuale difetto, si avevano soltanto otto giorni di tempo dalla sua scoperta ed era possibile chiedere la risoluzione del contratto con conseguente rimborso del prezzo pagato.


Con l’entrata in vigore della nuova normativa, si hanno due mesi di tempo ed il consumatore può chiedere la sostituzione del bene. E’ opportuno agire appena il difetto si manifesta. In un primo tempo, si può rivolgere all’artigiano un mero reclamo verbale; se, però, la questione non si risolve, è necessario far seguire, entro due mesi, una richiesta scritta mediante raccomandata a.r., in modo da avere la prova di aver denunciato il difetto nei termini richiesti dalla legge.


Con riferimento al secondo quesito, è molto importante, soprattutto se si commissionano lavori di una certa entità, come ad es. la ristrutturazione di una casa, regolare per iscritto gli aspetti più importanti dell’ accordo (tempi, modalità, dilazioni di pagamento ecc.). Può essere sufficiente anche soltanto il preventivo sottoscritto dal professionista oppure un ordine di esecuzione inviato dal cliente.

Se l’accordo scritto manca, è utile, in un primo momento, tentare la strada conciliativa, attraverso un dialogo con l’artigiano stesso. Se ciò non sortisce alcun effetto, bisognerà inevitabilmente inviare al prestatore d’opera una diffida ad adempiere, cioè una comunicazione scritta con cui lo si invita a modificare il lavoro in un tempo congruo, trascorso il quale, il consumatore potrà recedere dal contratto, con il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni. Per termine congruo, s’intende quel termine che la legge concede al prestatore per eseguire le modifiche necessarie, “congruo”, nel senso di adeguato alla situazione.

Pertanto, è sempre consigliabile seguire l’operato dell’artigiano, in modo da evitare eventuali problemi e, quando l’esecuzione non procede secondo gli accordi presi inizialmente, oppure con modalità che non ne garantiscono la buona riuscita, intervenire e pretendere che il lavoro venga eseguito nel modo concordato.

Maria Cipparrone (avvocato)

Questo lavoro è stato svolto in collaborazione con la dott.ssa Laura Trocino