Cosa si pu? fare in caso di difetto irreparabile del bene prodotto dall? artigiano?
Cosa avviene se il lavoro svolto ? sbagliato, cio? non ? stato eseguito in base agli accordi iniziali?
Prima che entrasse in vigore la nuova disciplina sulla vendita e garanzie dei beni di consumo (Decreto Legislativo 02/02/2002 n. 24), per denunciare l’eventuale difetto, si avevano soltanto otto giorni di tempo dalla sua scoperta ed era possibile chiedere la risoluzione del contratto con conseguente rimborso del prezzo pagato.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, si hanno due mesi di tempo ed il consumatore può chiedere la sostituzione del bene. E’ opportuno agire appena il difetto si manifesta. In un primo tempo, si può rivolgere all’artigiano un mero reclamo verbale; se, però, la questione non si risolve, è necessario far seguire, entro due mesi, una richiesta scritta mediante raccomandata a.r., in modo da avere la prova di aver denunciato il difetto nei termini richiesti dalla legge.
Con riferimento al secondo quesito, è molto importante, soprattutto se si commissionano lavori di una certa entità, come ad es. la ristrutturazione di una casa, regolare per iscritto gli aspetti più importanti dell’ accordo (tempi, modalità, dilazioni di pagamento ecc.). Può essere sufficiente anche soltanto il preventivo sottoscritto dal professionista oppure un ordine di esecuzione inviato dal cliente.
Se l’accordo scritto manca, è utile, in un primo momento, tentare la strada conciliativa, attraverso un dialogo con l’artigiano stesso. Se ciò non sortisce alcun effetto, bisognerà inevitabilmente inviare al prestatore d’opera una diffida ad adempiere, cioè una comunicazione scritta con cui lo si invita a modificare il lavoro in un tempo congruo, trascorso il quale, il consumatore potrà recedere dal contratto, con il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni. Per termine congruo, s’intende quel termine che la legge concede al prestatore per eseguire le modifiche necessarie, “congruo”, nel senso di adeguato alla situazione.
Pertanto, è sempre consigliabile seguire l’operato dell’artigiano, in modo da evitare eventuali problemi e, quando l’esecuzione non procede secondo gli accordi presi inizialmente, oppure con modalità che non ne garantiscono la buona riuscita, intervenire e pretendere che il lavoro venga eseguito nel modo concordato.
Maria Cipparrone (avvocato)
Questo lavoro è stato svolto in collaborazione con la dott.ssa Laura Trocino

Iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, in particolare diritto di famiglia, del lavoro e della previdenza, diritto dei consumi, recupero crediti. Dal 1995 è Giurista d’Impresa. Dal 2006 al 2012, presso varie emittenti radiofoniche e televisive locali, ha partecipato come ospite fissa in trasmissioni di informazione giuridica. Dal 2015 si dedica alla tutela degli animali, rappresentando cittadini privati e associazioni animaliste sia in processi civili che, come parti civili, nei processi penali (Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 29/06/1998). Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 26/10/2002.