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A chi non ? mai capitato di aver avuto problemi con l?artigiano di turno (idraulico, falegname, meccanico ecc.) ? Scopriamo come affrontarli e risolverli attraverso le risposte, che forniremo di settimana in settimana, alle domande pi? frequenti. Eccovi la prima:

“Che succede se l?oggetto commissionato si rompe o non ? adatto allo scopo?”



Innanzitutto, è bene precisare che, il contratto stipulato tra consumatore e artigiano o impresa o piccola società ( ad es. quella che si occupa di ristrutturazione di appartamenti), è riconducibile alla categoria del contratto d’opera e, pertanto, soggetto alle regole previste dalla legge per quest’ultimo, a condizione che il lavoro sia effettuato dal titolare direttamente, oppure dai suoi stretti collaboratori sotto il suo diretto controllo.

Inoltre, vi è una tutela in più per il consumatore, che deriva dal Decreto Legislativo n.24 del 02/02/2002, in materia di vendita e garanzia dei beni di consumo, in attuazione della Direttiva Comunitaria 1999/44/CE. Questa normativa estende ai prodotti dell’artigiano lo stesso tipo di garanzie previste per quelli venduti nei negozi.

Veniamo, dunque, ai primi due casi che possono verificarsi.

Con riferimento al primo caso, la legge prevede che l’oggetto realizzato debba avere tutte le caratteristiche

promesse dall’artigiano; se quest’ ultimo accetta di creare un oggetto adatto ad un determinato uso, l’oggetto deve effettivamente essere idoneo all’ uso cui era preordinato. Se l’ artigiano non è in grado di realizzare un prodotto con le caratteristiche richieste dal committente, deve rifiutare di eseguire il lavoro.

Il consumatore può pretendere la riparazione del bene che si è rotto, ma deve denunciare il difetto entro 2 mesi dalla scoperta. Inoltre, secondo la norma di legge, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna, fossero già presenti a tale data, a meno che ciò non sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto.

L’artigiano è sollevato da ogni responsabilità se il bene:

  • E’ idoneo all’uso cui serve abitualmente un bene dello stesso tipo.

  • Presenta le caratteristiche del campione o modello.

  • Possiede le qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi per un bene di quel tipo.

In relazione al secondo caso, si presuppone sempre, ai fine di una tutela del consumatore, che l’oggetto realizzato dall’artigiano non presenti le caratteristiche di cui sopra. Pertanto, il consumatore potrà chiedere, a sua scelta, la sostituzione o riparazione del bene. L’artigiano può rifiutare se la soluzione scelta dal consumatore è impossibile o eccessivamente onerosa. Se le soluzioni, previste a tutela del consumatore sono impossibili, lo stesso può optare per una congrua riduzione del prezzo, decidendo di tenere il bene così com’è o, ancora, per la risoluzione del contratto, con conseguente rimborso del prezzo pagato e restituzione del bene.

L’artigiano deve rimediare al più presto, tenendo conto della natura del bene e del motivo per cui il consumatore lo aveva acquistato.

E’ chiaro che le spese necessarie per porre rimedio all’errore sono a carico dell’artigiano, comprese le eventuali spese di spedizione.

Maria Cipparrone ( avvocato )

Questo lavoro è stato svolto con la collaborazione della dott.ssa Laura Trocino