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Qual ? la procedura da seguire subito dopo un incidente?

Quali sono i tempi per ottenere il risarcimento?


L’automobilista che rimane coinvolto in un sinistro ha due alternative: l’indennizzo diretto o la procedura ordinaria.


L’indennizzo diretto è una procedura semplificata che può essere adottata esclusivamente quando: 1) nell’incidente sono coinvolti solo due veicoli che non siano macchine agricole o ciclomotori;

2) entrambi i conducenti sono d’accordo sulla dinamica dell’incidente;

3) non vi sono feriti.

Tale sistema funziona in base ad un accordo tra tutte le compagnie di assicurazione che hanno sottoscritto il Cid (Convenzione di indennizzo diretto).

In questi casi, chi subisce un incidente può chiedere il rimborso direttamente alla propria compagnia assicuratrice che, poi, si farà, a sua volta, rimborsare dalla compagnia del danneggiante. A tal fine, le parti coinvolte nel sinistro devono compilare il modulo della c.d. ” constatazione amichevole”, che ogni compagnia assicuratrice consegna all’assicurato quando si stipula o si rinnova una polizza, oppure si denuncia un sinistro. Il modulo consta di 4 copie: ciascun automobilista deve conservarne una e spedire l’altra alla propria compagnia (agenzia o sede centrale) con raccomandata a.r., entro 3 giorni dalla data dell’incidente.

Quando non sia possibile ricorrere all’indennizzo diretto, nel senso che non si rientra nell’ipotesi sopra enunciate, si dovrà adottare la procedura ordinaria.

In questo caso, il danneggiato chiederà il pagamento dei danni alla compagnia che assicura chi ha provocato l’incidente. La richiesta deve essere spedita, a cura del danneggiato, con raccomandata a.r., entro 3 giorni dal sinistro e deve contenere:

  • nome, cognome, indirizzo degli assicurati dei veicoli coinvolti e dei conducenti (se diversi dai proprietari;
  • il nome, cognome, indirizzo di eventuali testimoni;
  • l’identificazione dei veicoli;
  • i nomi delle compagnie di assicurazioni ed i numeri delle polizze;
  • le circostanze dell’incidente;
  • le lesioni eventualmente riportate ed, in questo caso il referto medico.

Anche il danneggiante dovrà informare dell’accaduto la propria compagnia assicuratrice.

Nell’ipotesi di tale procedura, ci si può avvalere dell’operato di un avvocato.

Con riferimento al secondo quesito, in caso di indennizzo diretto, entro 10 giorni da quando si mette a disposizione la propria auto danneggiata, la compagnia deve provvedere ad effettuare una perizia per accertare il danno ed entro 15 giorni dalla perizia si impegna a pagare il risarcimento.

In caso di procedura ordinaria, invece, la compagnia fa al danneggiato un’offerta entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, ma i giorni diventano 30 se essa è firmata da tutti i conducenti dei veicoli coinvolti, oppure 90 in caso siano state riportate lesioni personali.

Maria Cipparrone ( avvocato )