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L’attenzione ? rivolta al settore di maggiore interesse: quello delle vacanze. L’intento ? di dare qualche suggerimento e, nel contempo, illustrare i problemi pi? diffusi, che possono “accompagnare” i turisti, indicando le possibili soluzioni?Buone Vacanze a Tutti!


Dopo mesi di lavoro, finalmente le tanto sospirate vacanze. Per renderle indimenticabili, è necessario, però, qualche accorgimento al fine di evitare sgradevoli sorprese.

  • Innanzitutto, se si prenota telefonicamente la stanza dell’hotel, sarebbe utile spedire anche una lettera racc/ar o, a scelta, un fax all’albergatore, specificando date e servizi richiesti. In questo modo, in caso di contestazione, si avrà un documento attestante l’avvenuta prenotazione.

  • Se, invece, ci si affida ad un’agenzia, la caparra che pur essere richiesta da parte di quest’ultima, non deve superare il 25% del prezzo globale del pacchetto vacanza. In caso di recesso ingiustificato da parte dell’agenzia, la caparra deve essere restituita raddoppiata, se, invece, tale recesso opera da parte del turista non si avrà diritto al rimborso.

  • In molti hotel, nelle camere si trova affisso il cartello: “La Direzione non è responsabile dei furti.” Niente di più falso. Il Codice Civile disciplina il deposito in albergo agli articoli 1783-1786 e, pertanto prevede la responsabilità per gli albergatori in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. In questi casi, se si riesce a provare l’accaduto nell’immediato, la direzione dell’hotel deve risarcire il turista dell’intero bene, altrimenti è necessario inviare, senza incorrere in ritardo ingiustificato, una raccomandata a/r, nella quale si spiegheranno i fatti per come accaduti.

  • Se capita di effettuare telefonate dalla propria stanza d’albergo, è bene sapere che non è dovuto alcun sovrapprezzo, ma si deve spendere esattamente come se si chiamasse da un telefono pubblico.

  • In caso di mancanza di acqua per qualche ora al giorno nell’albergo in cui si è alloggiati, è possibile richiedere uno sconto sul costo totale del pernottamento, oppure la fornitura gratuita di acqua minerale.

  • Se si è prenotato un viaggio con la formula “all inclusive” (tutto compreso: vitto, alloggio, incluso il viaggio a/r), ed, invece si registrano da parte del turista notevoli disagi relativi al viaggio (orari, mezzi di trasporto), agli hotel (non rispondenti alle caratteristiche descritte e mostrate in catalogo), si deve immediatamente scrivere al tour operator che ha organizzato la vacanza e, contestualmente contattare il rappresentante del tour sul luogo.

  • Altro eventuale inconveniente per il turista, è l’aumento del prezzo del viaggio, comunicato qualche giorno prima di partire. Ciò, in base alle norme vigenti, non è consentito, infatti, la modifica relativa all’aumento di prezzo non può essere imposta nei 20 gg precedenti la partenza.

  • In generale, risulta necessario, leggere le condizioni e le informazioni riportate sui depliant presi in agenzia perché hanno valore di contratto.

  • Se si decide, invece, di affittare una casa per tutto il periodo delle vacanze, è utile sapere che è un diritto del consumatore firmare un contratto scritto, nel quale devono essere descritte con precisione e chiarezza le caratteristiche dell’abitazione.

  • Altra possibilità per chi vuole andare in vacanza ed è amante dell’imprevisto, è rappresentata dai c.d. pacchetti “last minute” (ultimo minuto), che consistono in viaggi offerti dalle agenzie qualche giorno prima della partenza. Il loro costo pur raggiungere, in alcuni casi la metà di quello previsto in catalogo. Se si opta per questo tipo di viaggio, bisogna prestare attenzione richiedendo tutte le informazioni relative a quel pacchetto e pretendendo, prima di partire, la conferma per iscritto delle prenotazioni, perchè alcune volte le agenzie pur di vendere ciò che è rimasto, non offrono il massimo dei servizi e prodotti.

  • Ciò che è importante, in ogni caso, è reclamare, nel caso in cui non si è avuto ciò per cui si è pagato. Le possibilità di essere risarciti sono reali, ma è fondamentale attivarsi con una lettera di contestazione spedita entro 10gg dal rientro dalle vacanze. Da considerare che, la tendenza dei giudici aditi è quella di concedere il risarcimento per danni da vacanza non goduta. Inoltre, sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 12/03/02, anche la giurisprudenza italiana si sta lentamente orientando verso la risarcibilità del danno da vacanza rovinata in caso di responsabilità del tour operator.

  • Gli ultimi suggerimenti riguardano il diritto di recesso, detto anche “facoltà di ripensamento.” Tale diritto, riconosciuto dalla legge, è irrinunciabile, infatti è nulla qualsiasi clausola contrattuale volta ad escluderlo ed è disciplinato con termini diversi a seconda del settore in cui opera. Nell’ambito dei pacchetti vacanze, il recesso è regolato dal decreto legislativo n.111/95 ed è consentito solo in due casi: 1) quando la revisione del prezzo di vendita del pacchetto è superiore al 10% del suo originario ammontare; 2) quando l’organizzatore di viaggio o il venditore apportano modifiche alle condizioni di contratto. In entrambi i casi, il recesso deve essere comunicato a mezzo di racc/ar entro 2 gg dalla comunicazione dell’aumento o della modifica delle condizioni e dà diritto al consumatore di usufruire di un altro pacchetto turistico equivalente o superiore, oppure ad un pacchetto di qualità inferiore, previa restituzione da parte dell’organizzatore di viaggio della differenza di prezzo. In alternativa a queste soluzioni, il consumatore ha diritto al rimborso della somma già versata entro sette giorni lavorativi decorrenti dal recesso.

Maria Cipparrone (avvocato)