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Negli ultimi mesi molti automobilisti hanno ricevuto cartelle esattoriali aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del Codice della Strada commesse nel comune di Roma, pur non avendovi mai messo piede!
Come si spiega questa leggerezza da parte dell’Amministrazione Comunale e del Comando dei Vigili Urbani? E, soprattutto, come possono tutelarsi i cittadini vittime di siffatti “errori” burocratici?


 

Negli ultimi mesi molti automobilisti hanno ricevuto cartelle esattoriali aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del Codice della Strada commesse nel comune di Roma, pur non avendovi mai messo piede!

Come si spiega questa leggerezza da parte dell’Amministrazione Comunale e del Comando dei Vigili Urbani? E, soprattutto, come possono tutelarsi i cittadini vittime di siffatti “errori” burocratici?

In ordine alla causa di questa vera e propria valanga di ‘cartelle pazze’ – come sono state giustamente chiamate -, spesso si tratta di errori di trascrizione dei dati commessi dai vigili urbani e dai loro ausiliari, ma, a volte, si tratta di vetture coinvolte in un giro di riciclaggio di auto rubate e di targhe clonate, scoperto nel Lazio pochi mesi fa.

Quanto alla possibilità di tutela, innanzitutto, è da rilevare l’incomprensibilità delle cartelle esattoriali, l’impossibilità di contattare telefonicamente l’ufficio indicato nelle stesse cartelle e le lunghe file che si devono affrontare per avere qualche informazione dagli uffici competenti. Pertanto, l’alternativa è ricorrere all’assistenza di un legale oppure rinunciare e pagare una sanzione ingiusta.

Tuttavia, quando la cartella si riferisce ad una multa già pagata si può inviare una richiesta di annullamento del procedimento (allegando la ricevuta di pagamento e la cartella) all’Ufficio Contravvenzioni, che dovrebbe provvedere ad informare l’E.T.R. e ad inviare all’interessato il c.d. discarico di servizio – da esibire nel caso di successive erronee richieste di pagamento.

Se, invece, la cartella ha ad oggetto una multa che non deve esser pagata, perché si riferisce ad una vettura che non era di proprietà del presunto contravventore o che era stata rubata, oppure perché la violazione non era stata né immediatamente contestata né notificata entro 150 giorni dall’infrazione, oppure perché la contravvenzione si è prescritta in quanto sono trascorsi 5 anni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, il malcapitato automobilista può inviare un’istanza di annullamento motivata all’Ufficio Contravvenzioni oppure presentare ricorso all’Ufficio del Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, che, in moltissimi casi, diventa l’unico mezzo di tutela esperibile in quanto l’Ufficio Contravvenzioni non sempre invia risposta – l’ho potuto sperimentare personalmente!- alla note con cui si chiede di adottare i provvedimenti necessari per annullare ingiustificati procedimenti di riscossione.

Quando, invece, si ha il sospetto che la propria vettura possa essere coinvolta nel giro di clonazioni su cui si sta indagando, è opportuno anche sporgere denuncia contro ignoti per l’uso illegittimo dei dati dell’auto interessata.

Comunque, in ogni caso, è auspicabile che venga a cessare la negligenza con cui le amministrazioni gestiscono la riscossione di crediti dovuti a vario titolo dai cittadini, i quali, nella maggior parte dei casi, sono costretti a ricorrere all’autorità giudiziaria a causa degli errori della pubblica amministrazione, sopportando fastidi personali e spese. Peraltro, già da alcuni anni, qualche Giudice di Pace ha abbandonato il vecchio atteggiamento di favore verso la pubblica amministrazione condannandola, se soccombente, al risarcimento dei danni da cartella pazza ed al pagamento delle spese di giudizio (v. sentenza del 18/09/2000 – Giudice di Pace di Mestre).

Erminia Acri

Avvocato

 


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