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Per i figli tra 18 e 21 anni l’Assegno unico e universale (AUU) continua se restano “a carico” e ricorre almeno una delle seguenti condizioni: proseguono gli studi (scuola, università, formazione), svolgono tirocinio o lavoro con reddito entro i limiti per essere considerati fiscalmente a carico, sono iscritti al Centro per l’impiego e cercano lavoro, svolgono servizio civile universale. Per i figli con disabilità l’assegno spetta senza limiti di età. L’AUU è riconosciuto a lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati, percettori di sussidi e pensionati, superando la logica degli assegni familiari legati al solo lavoro subordinato.

L’AUU è mensile, erogato dall’INPS, e l’importo dipende da ISEE, numero ed età dei figli, presenza di disabilità e maggiorazioni (nuclei numerosi, genitori entrambi lavoratori, madri under 21, ecc.). Per i figli tra 18 e 21 anni l’importo è ridotto rispetto ai minorenni ma resta sempre legato all’ISEE, non al tipo di lavoro dei genitori (dipendente o autonomo). Dopo i 21 anni l’AUU cessa, salvo che per i figli con disabilità; in questa fase possono però spettare le detrazioni per figli a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR, se il reddito del figlio non supera la soglia prevista.

Ipotizziamo il caso di una coppia di lavoratori dipendenti con ISEE medio e un figlio di 20 anni iscritto all’università, senza redditi. Il figlio è fiscalmente a carico e rientra nelle condizioni previste per l’AUU, che continua fino ai 21 anni. Se il ragazzo inizia un lavoro part‑time con reddito annuo contenuto, l’assegno prosegue finché il reddito resta entro la soglia di “familiare a carico”; superata la soglia, il diritto all’AUU viene meno dal mese successivo alla variazione. La giurisprudenza sulle prestazioni familiari ha valorizzato la funzione assistenziale dell’istituto, orientando l’interpretazione in senso favorevole alla continuità del sostegno al nucleo.

Consideriamo il caso di una madre lavoratrice autonoma con un figlio di 19 anni che svolge un tirocinio con reddito annuo inferiore al limite per essere considerato a carico. Il figlio resta fiscalmente a carico e l’AUU continua fino ai 21 anni, alle stesse condizioni previste per i dipendenti. La natura universale dell’assegno fa sì che non rilevi l’assenza di un datore di lavoro: l’INPS eroga direttamente la prestazione anche alle famiglie dei lavoratori autonomi. La giurisprudenza sulle prestazioni familiari ha progressivamente superato il collegamento esclusivo con il lavoro subordinato, riconoscendo la necessità di una tutela unitaria dei nuclei, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta dai genitori.

Erminia Acri-Avvocato

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