L’Assegno Unico Universale (AUU), introdotto dal d.lgs. n. 230/2021, è una prestazione economica mensile erogata dall’INPS, su domanda, per ogni figlio minorenne a carico, per ogni figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni al ricorrere di specifici requisiti (studio, tirocinio, lavoro con reddito contenuto, disoccupazione con iscrizione al Centro per l’impiego, servizio civile) e per ogni figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
Spetta a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati, percettori di NASpI o altre prestazioni, pensionati) e senza limiti di reddito, fermo restando che l’importo varia in base all’ISEE.
Gli importi dell’assegno sono soggetti ad aggiornamenti periodici: a ISEE più basso corrisponde un importo più alto, mentre a ISEE più alto (o in assenza di ISEE) spetta comunque un importo minimo per ciascun figlio. È quindi sempre opportuno verificare sul sito INPS gli importi e le soglie ISEE aggiornati.
L’AUU spetta anche ai cittadini stranieri in presenza dei titoli di soggiorno previsti dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 230/2021 (cittadini UE con diritto di soggiorno, cittadini extra UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso unico lavoro di durata superiore a sei mesi, permesso per motivi di ricerca oltre sei mesi, ecc.).
Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 230/2021 e della circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022, nel caso di genitori separati o divorziati con affidamento condiviso, l’assegno unico è, in via generale, ripartito in pari misura tra i due genitori, quindi al 50% ciascuno.
La regola del 50% si applica anche se il figlio è collocato prevalentemente presso un solo genitore: il fatto che il minore abiti stabilmente con il genitore collocatario non comporta di per sé il diritto automatico a percepire il 100% dell’assegno.
Il quadro giurisprudenziale in materia di affidamento e collocamento conferma che l’affidamento condiviso è la regola e che il collocamento prevalente presso uno dei genitori è una scelta pratica, funzionale alla stabilità del minore, che non incide sul principio di bigenitorialità. La Cassazione ha più volte affermato che l’affidamento condiviso è il modello ordinario e che l’affidamento esclusivo rappresenta un’eccezione, giustificata solo quando l’affido ad entrambi risulti pregiudizievole per il minore (tra le altre, Cass. 26 luglio 2013, n. 18131; Cass. 10 dicembre 2014, n. 26060; Cass. 18 maggio 2021, n. 13454; Cass. 19 gennaio 2022, n. 1645).
In questo contesto, l’obbligo di mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori in proporzione alle rispettive capacità economiche e di lavoro, ai sensi dell’art. 316‑bis c.c. e dell’art. 30 Cost., e comprende tutte le esigenze di vita del minore (abitative, scolastiche, sanitarie, sportive, sociali).
La Cassazione ha chiarito che il contributo di mantenimento non è un mero rimborso mensile di spese, ma la quota di un fabbisogno annuo complessivo del figlio, determinato in base alle sue esigenze e alle risorse dei genitori, e che le spese ordinarie del genitore collocatario (casa, utenze, organizzazione domestica) non si riducono in misura apprezzabile solo perché il figlio trascorre alcuni periodi con l’altro genitore (Cass. 25 maggio 2007, n. 12308; Cass. 7 gennaio 2021, n. 27223).
L’assegno unico universale è una prestazione pubblica a sostegno della genitorialità e non sostituisce l’obbligo di mantenimento: il giudice può tenerne conto nel determinare l’assegno di mantenimento, ma non può utilizzarlo per comprimere in modo eccessivo il diritto del minore a un mantenimento adeguato al proprio tenore di vita e alle possibilità dei genitori.
Per quanto riguarda la concreta intestazione dell’AUU, le regole operative prevedono che la domanda possa essere presentata da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche non convivente, e che l’assegno sia, in linea di principio, ripartito in parti uguali tra i due genitori. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta normalmente al genitore affidatario, che può chiedere il 100% dell’importo.
In caso di affidamento condiviso, il genitore richiedente può indicare nella domanda che il pagamento avvenga interamente in suo favore (100%); l’altro genitore conserva la facoltà di chiedere successivamente la ripartizione al 50%, salvo che un provvedimento giudiziale disponga diversamente.
La giurisprudenza più recente ha ritenuto legittima, in un’ottica di tutela dell’interesse del minore e di coerenza con il concreto carico di cura e di spesa, l’attribuzione integrale dell’assegno unico in favore del genitore presso cui il figlio è collocato in via prevalente, evidenziando che è quest’ultimo a sostenere in misura maggiore le spese quotidiane e continuative del minore (Cass., sez. lav., 22 febbraio 2025, n. 4672).
In pratica, quindi, il genitore collocatario può ottenere il 100% dell’AUU in due principali ipotesi: quando i genitori raggiungono un accordo affinché l’assegno sia corrisposto interamente a uno solo di essi, accordo che deve risultare nella domanda o in una successiva modifica comunicata all’INPS, oppure quando interviene un provvedimento del Giudice che, su istanza di parte, disponga espressamente che l’assegno unico sia attribuito per intero al genitore collocatario, provvedimento che dovrà poi essere trasmesso all’INPS per l’adeguamento delle modalità di erogazione.
Nel caso di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, l’assegno unico viene corrisposto integralmente al genitore affidatario, salvo diverse disposizioni del Giudice, in coerenza con il fatto che è su di lui che grava, in via principale, il carico di cura e mantenimento ordinario del minore.
In conclusione, in presenza di affidamento condiviso e in assenza di accordo tra i genitori o di specifico provvedimento giudiziale, la ripartizione al 50% dell’assegno unico tra i due genitori è conforme alla disciplina vigente. Il solo fatto che il figlio viva stabilmente con il genitore collocatario non consente, da solo, di pretendere il 100% dell’AUU; tuttavia, la giurisprudenza e la prassi consentono, ove vi sia accordo o intervento del giudice, di attribuire integralmente l’assegno al genitore presso cui il minore è collocato, tenendo conto di tale scelta nella complessiva regolazione del mantenimento, sempre nel rispetto del preminente interesse del figlio.
Erminia Acri – Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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