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In caso di divorzio, quando e a quali condizioni l’ex coniuge ha diritto a una quota del TFR o dell’indennità di fine servizio dell’altro, come si calcola il 40%, qual è il momento di nascita del diritto?

L’art. 12‑bis della legge sul divorzio (l. 1 dicembre 1970, n. 898) riconosce all’ex coniuge divorziato il diritto a una quota dell’indennità di fine rapporto (TFR, indennità di fine servizio, indennità premio di servizio e simili) dell’altro ex coniuge, purché siano presenti determinati presupposti soggettivi e oggettivi.

Sul piano soggettivo, il diritto spetta solo se l’avente diritto è effettivamente un ex coniuge divorziato (e non semplicemente separato), se è titolare di un assegno divorzile riconosciuto in sede di divorzio (non è sufficiente un mero accordo privato o il solo assegno di mantenimento in sede di separazione) e se non è passato a nuove nozze al momento in cui il rapporto di lavoro dell’altro ex coniuge cessa e al momento in cui formula la domanda per la quota. Inoltre, la giurisprudenza richiede che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’interessato sia già titolare di assegno divorzile o almeno abbia proposto domanda poi accolta con decorrenza idonea a coprire quel momento: in tal senso si è espressa, tra le altre, Cass. 4499/2021.

Quanto al profilo oggettivo, la quota riguarda l’indennità di fine rapporto intesa in senso ampio: non solo il TFR del lavoratore subordinato privato, ma anche le indennità di fine rapporto dei rapporti parasubordinati e, nel pubblico impiego, l’indennità di buonuscita, l’indennità premio di servizio e istituti analoghi, purché abbiano natura di retribuzione differita collegata alla cessazione del rapporto. In ogni caso, la pretesa dell’ex coniuge si limita alla parte di indennità maturata durante il matrimonio: restano esclusi gli accantonamenti relativi agli anni di lavoro anteriori al matrimonio e successivi al divorzio.

Il meccanismo di calcolo è il seguente: si individua anzitutto l’indennità complessiva di fine rapporto maturata dall’ex coniuge lavoratore; si isola poi la quota di tale indennità che corrisponde agli anni in cui il rapporto di lavoro è stato in tutto o in parte coincidente con il matrimonio; su questa sola porzione si applica la percentuale del 40%, che rappresenta il credito dell’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile. Non si tratta dunque del 40% dell’intero TFR, bensì del 40% della sola parte maturata in costanza di matrimonio.

In ordine al momento di insorgenza del diritto, la Cassazione è costante nel ritenere che il diritto alla quota di TFR sorga al momento della cessazione del rapporto di lavoro da cui l’indennità dipende, sempre che in quel frangente l’ex coniuge sia titolare di assegno divorzile e non si sia risposato. L’ordinanza Cass. 24403/2022 ribadisce che la cessazione del rapporto di lavoro costituisce il momento genetico del diritto alla quota e che un’eventuale revoca successiva dell’assegno non può incidere su un diritto già sorto.

Diverso, e in parte successivo, è il tema dell’esigibilità e della possibilità di agire in giudizio. In via generale, la domanda per ottenere la quota di TFR è esperibile quando l’indennità è stata effettivamente percepita dall’ex coniuge lavoratore. Su questo aspetto interviene in modo significativo Cass. 24289/2024, relativa alla pensione anticipata “Quota 100” nel pubblico impiego: la Corte precisa che il diritto all’indennità di fine servizio (e, quindi, alla relativa quota in favore dell’ex coniuge) nasce con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se la normativa speciale differisce il pagamento al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato la pensione ordinaria; tuttavia, la condizione per l’azione giudiziale resta l’effettiva percezione dell’indennità da parte del lavoratore.

Le ordinanze Cass. 4499/2021 e 24403/2022 si soffermano poi sul rapporto tra quota di TFR e vicende successive dell’assegno divorzile. Esse chiariscono che, se al momento della cessazione del rapporto di lavoro l’ex coniuge è titolare di assegno divorzile (o ha proposto domanda poi accolta con decorrenza idonea) e non si è risposato, il diritto alla quota di TFR si consolida in quel momento. Una revoca dell’assegno intervenuta successivamente non è in grado di eliminare retroattivamente un diritto già sorto, poiché la revoca opera solo per il futuro (efficacia ex nunc). Ne consegue che la domanda giudiziale per la quota può essere proposta anche dopo la revoca dell’assegno, purché il rapporto di lavoro sia cessato in un periodo in cui l’assegno era dovuto.

Un ulteriore chiarimento proviene da Cass. 7733/2022, che affronta il tema dell’incidenza della quota di TFR sull’assegno divorzile. Secondo questa decisione, la percezione della quota di TFR da parte dell’ex coniuge beneficiario non comporta automaticamente la revoca o la riduzione dell’assegno: dall’attribuzione dell’assegno deriva, in presenza dei presupposti, il diritto alla quota di TFR, ma non è vero il contrario. La quota non viene considerata un “surrogato” dell’assegno, bensì una voce autonoma e aggiuntiva di tutela patrimoniale, la cui attribuzione non è, di per sé sola, sufficiente a giustificare una revisione in senso peggiorativo dell’assegno.

La disciplina è sostanzialmente estesa anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. La legge n. 76/2016 ha infatti previsto una ampia equiparazione al matrimonio e, in particolare, l’art. 1, commi 19 e 25, richiama espressamente l’art. 12‑bis l. 898/1970 sia in caso di morte del prestatore di lavoro (diritto alle indennità di fine rapporto), sia in caso di scioglimento dell’unione civile, con applicazione – in quanto compatibili – delle norme sul divorzio, incluso l’art. 12‑bis. Ne deriva che, in presenza di un assegno post‑scioglimento e in assenza di una nuova unione civile, il partner può far valere una pretesa alla quota di TFR in termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti per gli ex coniugi.

Sul piano processuale, la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha introdotto il rito unitario in materia di persone, minori e famiglia. Le domande relative al divorzio e ai rapporti economici conseguenti, compresa la quota di TFR, si propongono oggi con ricorso, che deve contenere gli elementi indicati dall’art. 473‑bis.51 c.p.c. (tribunale adito, generalità delle parti, indicazione di eventuali figli, situazione reddituale e patrimoniale, eventuali altri procedimenti pendenti o definiti, ecc.). La quota può essere chiesta direttamente nel giudizio di divorzio, se al momento della decisione l’indennità di fine rapporto è già maturata, oppure con un ricorso autonomo successivo, se il rapporto di lavoro cessa dopo il divorzio: in questo secondo caso, il ricorrente dovrà documentare la cessazione del rapporto, l’ammontare dell’indennità, la sovrapposizione temporale tra matrimonio e lavoro, la titolarità (o la domanda) dell’assegno divorzile al momento della cessazione e l’assenza di nuove nozze o di una nuova unione civile.

In sintesi, alla luce del quadro normativo e delle pronunce più recenti della Cassazione, l’ex coniuge (o ex partner unito civilmente) può dirsi titolare del diritto al 40% della quota di TFR maturata durante il matrimonio quando, al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’altro, è titolare (o richiedente poi accolto) di assegno divorzile, non si è risposato, il rapporto di lavoro ha prodotto un’indennità di fine rapporto almeno in parte maturata in costanza di matrimonio e l’indennità è stata poi effettivamente percepita dal lavoratore; in tali condizioni, il diritto alla quota è considerato ben definito e tendenzialmente protettivo della posizione dell’ex coniuge economicamente più debole, come confermato, tra l’altro, dalle decisioni Cass. 24289/2024, 24403/2022, 4499/2021 e 7733/2022.

Erminia Acri-Avvocato

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