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La legge n. 76/2016 (cosiddetta legge Cirinnà) ha introdotto nel nostro ordinamento due importanti istituti in materia di rapporti familiari:

  • le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • le convivenze di fatto, sia etero che omosessuali.

L’unione civile è una “specifica formazione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost., riservata a due persone maggiorenni dello stesso sesso, che dichiarano la volontà di costituire l’unione davanti all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, con relativa iscrizione negli atti di stato civile.

Sul piano successorio il legislatore ha scelto una sostanziale equiparazione tra parte dell’unione civile e coniuge, rinviando in blocco a gran parte delle norme del libro II del codice civile sulle successioni, nonché a molte norme di settore (previdenza, lavoro, fisco).

Diverso è il regime dei conviventi di fatto, per i quali non è prevista alcuna equiparazione automatica ai fini ereditari.

Equiparazione tra unione civile e matrimonio in ambito successorio.

La legge Cirinnà stabilisce che, dal 5 giugno 2016, tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e contengono le parole “coniuge” o “coniugi” si applicano anche a ciascuna parte dell’unione civile, salvo espresse esclusioni.

In materia di successione questo significa che la parte dell’unione civile:

  • è erede legittimo (succede per legge, in mancanza di testamento);
  • è legittimario (ha una quota di patrimonio che non può essere lesa neppure dal testamento);
  • è soggetta alle stesse regole su indegnità, collazione, patto di famiglia previste per il coniuge.

Restano escluse dall’equiparazione alcune norme del codice civile non richiamate dalla legge 76/2016, in particolare quelle sulla filiazione adottiva, a conferma che unione civile e matrimonio non sono perfettamente sovrapponibili sul piano della genitorialità.

In assenza di testamento, la parte superstite dell’unione civile succede come il coniuge. In sintesi:

  • Se non ci sono figli né ascendenti (genitori, nonni)
    Il partner superstite è erede universale: gli spetta l’intero patrimonio del defunto.
  • Se c’è un solo figlio
    Il patrimonio si divide a metà:
    • 1/2 al partner superstite;
    • 1/2 al figlio.
  • Se ci sono due o più figli
    • 1/3 al partner superstite;
    • 2/3 ai figli, da dividersi in parti uguali.
  • Se non ci sono figli ma ci sono ascendenti (genitori, nonni)
    • 2/3 al partner superstite;
    • 1/3 agli ascendenti (da ripartire secondo i criteri del codice civile).

Queste percentuali derivano dall’applicazione, per rinvio, delle norme sulla successione del coniuge nel codice civile.

Se il defunto ha fatto testamento, la parte dell’unione civile è comunque tutelata da una quota di riserva (legittima), identica a quella del coniuge.

Le quote di legittima, in presenza di testamento, sono:

  • Se non ci sono figli né ascendenti
    Al partner superstite è riservata la metà del patrimonio. L’altra metà è la quota disponibile, di cui il defunto può disporre liberamente.
  • Se c’è un figlio
    • 1/3 al partner superstite;
    • 1/3 al figlio;
    • 1/3 disponibile.
  • Se ci sono due o più figli
    • 1/4 al partner superstite;
    • 1/2 complessivo ai figli (da dividersi in parti uguali);
    • 1/4 disponibile.
  • Se non ci sono figli ma ci sono ascendenti
    • 1/2 al partner superstite;
    • 1/4 agli ascendenti;
    • 1/4 disponibile.

In qualità di legittimario, la parte dell’unione civile può agire in giudizio (azione di riduzione e di restituzione) contro le disposizioni testamentarie e le donazioni che violino la sua quota di riserva.

Alla parte superstite dell’unione civile spetta, come al coniuge:

  • il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare;
  • il diritto di uso sui mobili che la arredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Questi diritti si aggiungono alle quote ereditarie e servono a garantire una tutela minima dell’abitazione del partner superstite.

La parte dell’unione civile è pienamente inserita nel sistema dei legittimari: concorre con figli e, in certi casi, con gli ascendenti.

In particolare:

  • è tenuta alla collazione delle donazioni ricevute in vita dal de cuius, quando concorre alla successione e ha accettato l’eredità;
  • partecipa agli eventuali patti di famiglia e alle regole di riequilibrio tra coeredi;
  • è soggetta alle norme sull’indegnità a succedere (ad esempio, in caso di gravi fatti contro il partner defunto).

Ai fini previdenziali, la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge. Il partner superstite ha diritto:

  • alla pensione di reversibilità, se il defunto era già pensionato;
  • alla pensione indiretta, se il defunto era lavoratore assicurato ma non ancora pensionato.

La legge Cirinnà ha espressamente esteso questo diritto alla parte dell’unione civile, senza richiedere condizioni particolari diverse da quelle previste per il coniuge.

La parte dell’unione civile è equiparata al coniuge anche per quanto riguarda:

  • il diritto all’indennità di mancato preavviso spettante al lavoratore defunto;
  • il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR);
  • le altre indennità previste in caso di morte del lavoratore, quando le norme o i contratti collettivi le riconoscono al “coniuge”.

La clausola generale di equiparazione fa sì che, ove si parli di “coniuge superstite”, debba intendersi compresa anche la parte dell’unione civile.

La parte dell’unione civile gode delle stesse agevolazioni fiscali riconosciute al coniuge in tema di imposta di successione e donazione, in particolare:

  • applicazione dell’aliquota e della franchigia previste per il coniuge;
  • piena equiparazione ai fini di altre agevolazioni collegate allo status coniugale nei trasferimenti mortis causa e nelle donazioni.

Questo rende molto più “leggero” il carico fiscale sui trasferimenti patrimoniali tra partner uniti civilmente, sia per successione che per donazione.

Per i conviventi di fatto la situazione è completamente diversa.

Il convivente superstite:

  • non è erede legittimo: la legge non gli attribuisce automaticamente una quota dell’eredità;
  • non è legittimario: non ha una quota di riserva e non può impugnare il testamento per lesione di legittima.

L’unica tutela successoria possibile è quella predisposta dal partner defunto tramite:

  • testamento (nei limiti del rispetto dei diritti dei legittimari: coniuge/parte unione civile, figli, ascendenti);
  • donazioni e altri strumenti (polizze vita, trust, ecc.).

Ad oggi non esiste alcuna riforma che abbia esteso ai conviventi di fatto i diritti successori propri del coniuge o della parte dell’unione civile.

La legge riconosce al convivente superstite alcune tutele sulla casa di abitazione, ma non diritti ereditari sulla proprietà dell’immobile:

  • Se la casa era di proprietà del defunto:
    • il convivente superstite ha un diritto di abitazione temporaneo per 2 anni;
    • se la convivenza è durata più di 2 anni, il diritto dura per un periodo pari alla durata della convivenza, fino a un massimo di 5 anni;
    • il diritto non può comunque essere inferiore a 3 anni se nella casa vivono figli minori o figli disabili del convivente superstite.
  • Se la casa era in locazione intestata al defunto:
    • il convivente superstite ha diritto al subentro nel contratto di locazione della casa di comune residenza.

Si tratta di tutele importanti, ma limitate e temporanee: non attribuiscono al convivente alcuna quota di proprietà per via ereditaria.

La legge 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto ulteriori strumenti di protezione, diversi però dai diritti successori:

  • possibilità di stipulare un contratto di convivenza, per regolare i rapporti patrimoniali (contribuzione alle spese, eventuale comunione dei beni, ecc.);
  • possibilità di designare il convivente come rappresentante per le decisioni in ambito sanitario e per le scelte in materia funeraria;
  • riconoscimento, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale, di diritti al risarcimento del danno in caso di morte del convivente per fatto illecito di un terzo (danno da perdita del rapporto affettivo).

Nessuna di queste previsioni, tuttavia, trasforma il convivente in erede legittimo o legittimario.

Erminia Acri-Avvocato

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