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«Io e mio marito ci siamo separati alcuni anni fa; il giudice aveva stabilito a mio favore un assegno di mantenimento mensile, che lui però non ha sempre pagato.
Da qualche mese ci siamo riconciliati e siamo tornati a vivere insieme.
Mi chiedo: con la riconciliazione ho perso il diritto di chiedere i ratei di mantenimento arretrati non versati negli anni della separazione, oppure posso ancora pretenderli? E vale lo stesso per il mantenimento dei figli?
»

Nel nostro ordinamento la riconciliazione dei coniugi è il fatto – espresso o tacito – con cui marito e moglie decidono di ricostituire la comunione di vita materiale e spirituale, tornando a vivere insieme come coppia.

Il codice civile prevede espressamente che:

  • durante il giudizio di separazione, la riconciliazione comporta l’abbandono della domanda (art. 154 c.c.);
  • dopo che la separazione è stata pronunciata, la riconciliazione determina la cessazione degli effetti della separazione (art. 157 c.c.).

Sul piano pratico ciò significa che:

  • i coniugi tornano allo status di coniugi non separati;
  • dal momento della riconciliazione in avanti cessano gli effetti tipici della separazione (ad esempio, l’assegno di mantenimento in favore del coniuge non economicamente autosufficiente).

La giurisprudenza ha chiarito che la riconciliazione può essere:

  • espressa, se dichiarata all’ufficiale di stato civile, che la annota sull’atto di matrimonio (art. 69, lett. f, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);
  • tacita, se desunta da comportamenti inequivoci (ripresa stabile della convivenza, gestione unitaria della famiglia, ecc.).

In caso di nuova crisi, per ottenere un’altra separazione occorreranno fatti successivi alla riconciliazione (art. 157, comma 2, c.c.; Corte cost. 7 luglio 1983, n. 104).

L’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione trova la sua causa proprio nello stato di separazione e nella cessazione della convivenza.

Quando i coniugi si riconciliano:

  • viene meno la separazione;
  • da quel momento in poi non maturano più ratei di assegno di mantenimento a favore del coniuge, perché è venuto meno il presupposto stesso del provvedimento.

La riconciliazione, quindi, ha un effetto “ex nunc”: incide per il futuro, facendo cessare gli obblighi di mantenimento derivanti dalla separazione, ma non cancella automaticamente ciò che è già maturato.

L’assegno di mantenimento ha natura periodica: ogni rata mensile, una volta maturata, costituisce un credito autonomo.

Anche la giurisprudenza, in materia di assegni periodici (separazione, divorzio, ecc.), sottolinea che il credito matura di volta in volta e non come un unico credito globale “spalmato” nel tempo (cfr., per l’assegno divorzile, Cass. 8 maggio 2023, n. 12216, in tema di assegno mensile di mantenimento).

Applicando questo principio alla riconciliazione:

  • i ratei maturati durante il periodo in cui la separazione era efficace restano, in linea di principio, crediti esigibili;
  • la riconciliazione blocca solo la maturazione di nuovi ratei per il futuro, ma non estingue i debiti già sorti.

Ne consegue che il coniuge che non ha ricevuto l’assegno durante la separazione può ancora chiedere il pagamento degli arretrati, salvo che non sia intervenuta prescrizione o un valido accordo di rinuncia o transazione.

Diverso e ancor più rigoroso è il discorso per il mantenimento dei figli.

L’obbligo di mantenimento verso i figli:

  • non deriva dalla separazione, ma direttamente dallo status di genitore;
  • non può essere “cancellato” da accordi tra i genitori che pregiudichino i diritti dei minori.

Per questo:

  • i ratei di mantenimento per i figli maturati durante la separazione restano dovuti anche se i genitori si riconciliano;
  • la riconciliazione incide sulla forma concreta di adempimento per il futuro (non più assegno “da separazione”, ma contribuzione diretta nella vita familiare), ma non estingue gli arretrati;
  • eventuali rinunce del genitore collocatario agli arretrati non possono, di regola, pregiudicare i diritti dei figli e sono sottoposte al vaglio del giudice.

Erminia Acri-Avvocato

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