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“Sono separata da mio marito; la casa in cui vivevamo è di sua esclusiva proprietà. Nel provvedimento di separazione il giudice non mi ha assegnato la casa coniugale. Devo lasciarla?”

La casa familiare non è uno strumento di riequilibrio economico tra i coniugi, ma serve essenzialmente a tutelare l’interesse dei figli a conservare l’habitat domestico nel quale si è svolta la vita familiare, ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., che disciplina l’assegnazione della casa familiare in funzione dell’interesse dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in mancanza di figli minori o di figli maggiorenni non autosufficienti conviventi, non sussiste un vero e proprio “diritto” del coniuge economicamente più debole all’assegnazione della casa coniugale: l’assegnazione non può essere utilizzata come misura assistenziale o surrogato dell’assegno di mantenimento, perché ciò comporterebbe un sacrificio ingiustificato del diritto di proprietà dell’altro coniuge, protetto dagli artt. 832 e 42 Cost.

Ne consegue che, quando l’abitazione familiare è di esclusiva proprietà del marito e nel provvedimento di separazione o divorzio il giudice non ha disposto l’assegnazione della casa alla moglie, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni non autosufficienti conviventi, il godimento dell’immobile spetta di regola al solo proprietario. In tale situazione, la moglie non può vantare un autonomo titolo di occupazione “familiare” e, ove il marito lo richieda, è tenuta a rilasciare la casa, salva la prova di un diverso titolo (locazione, comodato, diritto reale di abitazione o altro) che dovrà comunque essere accertato in sede ordinaria. 

L’orientamento prevalente, infatti, afferma che il giudice della separazione o del divorzio non può attribuire la casa familiare al coniuge non proprietario in assenza dei presupposti legali legati alla presenza e alla tutela dei figli, né può trasformare surrettiziamente l’assegnazione in un beneficio patrimoniale a favore del coniuge economicamente più debole. L’immobile, in assenza di assegnazione fondata sull’interesse dei figli, resta regolato dalle ordinarie norme sulla proprietà e sulla comunione, con la conseguenza che il coniuge proprietario può agire per il rilascio qualora l’altro persista nell’occupazione senza titolo.

Diversa è la situazione in presenza di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con la madre: in tal caso, il giudice può assegnare la casa familiare al genitore collocatario o prevalente, anche se l’immobile è di esclusiva proprietà dell’altro coniuge. L’assegnazione, in quanto provvedimento che incide sul diritto di proprietà, trova il suo fondamento nell’art. 337-sexies c.c. e nel superiore interesse della prole, e comporta il riconoscimento in capo al coniuge assegnatario di un diritto personale di godimento sull’immobile, opponibile al proprietario e, se trascritto, anche ai terzi acquirenti. Il valore economico dell’assegnazione deve essere considerato ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli e, se del caso, per il coniuge.

Nel caso in cui la casa non sia mai stata assegnata alla moglie e non sussistano i presupposti per un’assegnazione ex art. 337-sexies c.c., la permanenza della moglie nell’immobile di proprietà esclusiva del marito è priva di titolo familiare. Se non esiste un diverso titolo negoziale (ad esempio un contratto di locazione o un comodato a suo favore), il marito potrà promuovere un giudizio ordinario volto ad accertare l’assenza di un diritto di godimento in capo alla moglie e a ottenere una pronuncia di condanna al rilascio, che costituirà titolo esecutivo per l’eventuale esecuzione forzata.

In sintesi, la moglie deve rilasciare la casa coniugale di esclusiva proprietà del marito quando non le sia stata assegnata dal giudice e non vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi che giustifichino l’applicazione dell’art. 337-sexies c.c.; solo in presenza di tali presupposti, e a seguito di un espresso provvedimento di assegnazione, essa potrà continuare a godere dell’abitazione familiare sino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l’attribuzione.

Erminia Acri-Avvocato

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