Il proprietario che vuole chiudere con una veranda il proprio balcone o terrazzo, in condominio, deve tenere conto delle regole edilizie e delle regole condominiali.
La veranda è definita come «un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».
In pratica, si trasforma uno spazio aperto (balcone/terrazzo) in locale chiuso, con aumento di superficie utile e modifica del prospetto.
La giurisprudenza amministrativa è costante: la veranda non è un’opera minore.
È stato affermato che la realizzazione di una veranda chiusa, che modifica volumi e prospetti, richiede il permesso di costruire e non può essere eseguita con semplice comunicazione o SCIA (Cons. Stato, sez. VI, 1° luglio 2021, n. 5023).
Alla luce del Testo Unico dell’edilizia e della casistica:
- la veranda integra, di regola, una ristrutturazione edilizia “pesante” o una nuova costruzione;
- è esclusa dall’edilizia libera, che riguarda solo opere leggere (tende, pergole, schermature) senza nuovi volumi chiusi;
- CILA o SCIA non bastano normalmente per la vera e propria veranda in muratura o vetro-alluminio che chiude stabilmente il balcone.
Se la veranda è stata realizzata senza permesso di costruire, si tratta di abuso edilizio:
- non è coperto dalle sole tolleranze costruttive, perché si crea un nuovo locale;
- può essere sanato solo con accertamento di conformità (doppia conformità);
- in mancanza, sono possibili ordine di demolizione e sanzioni.
Serve il voto dell’assemblea condominiale?
Sul piano condominiale, il punto di partenza è l’art. 1102 c.c.: ciascun condomino può servirsi della cosa comune e delle parti dell’edificio, anche in modo più intenso, purché:
- non ne alteri la destinazione;
- non impedisca agli altri un pari uso (anche potenziale);
- non pregiudichi stabilità e decoro architettonico dell’edificio.
Applicando questi principi, di regola non è richiesta una preventiva delibera assembleare per la veranda sul balcone di proprietà esclusiva, se l’opera: non invade o trasforma parti comuni in modo incompatibile; non lede il pari uso altrui; non altera il decoro; non compromette la sicurezza.
Resta comunque opportuno informare l’amministratore, per evitare contestazioni e verificare la compatibilità tecnica.
L’assemblea (o i singoli condomini) possono però agire per ottenere rimozione e ripristino se la veranda viola questi limiti.
Il regolamento condominiale contrattuale
Se esiste un regolamento condominiale di natura contrattuale, questo può:
- vietare espressamente verande e chiusure di balconi;
- subordinare tali opere a specifica autorizzazione assembleare;
- imporre materiali, colori e forme uniformi per tutelare il decoro.
In tal caso, la veranda realizzata in violazione del regolamento è illegittima anche se urbanisticamente regolare, e può essere contestata con:
- azione per la rimozione dell’opera;
- richiesta di risarcimento danni (es. deprezzamento degli altri appartamenti, perdita di luce e aria).
Decoro, vedute e sicurezza
Anche senza divieti regolamentari, restano alcuni limiti generali:
- Decoro architettonico: la veranda non deve alterare in modo apprezzabile l’estetica complessiva della facciata (forme, colori, materiali troppo dissonanti).
- Vedute e distanze: è illegittima la veranda che, posta sotto la finestra di un altro condomino, impedisca la normale veduta in appiombo o obliqua, o riduca in modo rilevante luce e aria.
- Stabilità e sicurezza: la struttura deve essere progettata per non sovraccaricare il balcone e per resistere agli agenti atmosferici, evitando rischi di distacco di vetri e pannelli.
Veranda e tabelle millesimali
La chiusura del balcone o terrazzo in veranda comporta normalmente:
- aumento della superficie coperta dell’unità;
- incremento del valore dell’appartamento.
Se la variazione è significativa, gli altri condomini possono chiedere la revisione delle tabelle millesimali, perché il valore proporzionale dell’unità verandata è aumentato e, con esso, la sua quota di spese.
Erminia Acri – Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
https://www.lastradaweb.it/erminia-acri/

