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Il cosiddetto diritto di antenna costituisce proiezione della libertà di informazione e di accesso ai flussi comunicativi garantita dall’art. 21 Cost., che tutela la manifestazione del pensiero “con ogni mezzo di diffusione”, compresa la ricezione di segnali radiotelevisivi e di altri flussi informativi via satellite o via cavo.

Sul piano civilistico, il diritto del singolo condomino di installare impianti di ricezione radiotelevisiva e, più in generale, di accesso a flussi informativi è oggi espressamente riconosciuto dall’art. 1122‑bis c.c., che attribuisce a ciascun partecipante il potere di realizzare, a proprie spese:

  • impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, con i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze;
  • impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da installare sul lastrico solare o su altre idonee superfici comuni, nonché sulle parti di proprietà individuale.

Tale facoltà può essere esercitata sia su parti di proprietà esclusiva (es. balcone), sia su parti comuni (tetto, terrazza, lastrico solare), purché siano rispettati i limiti posti a tutela dell’edificio e degli altri condomini: divieto di pregiudicare la stabilità o la sicurezza dell’immobile, obbligo di salvaguardare il decoro architettonico e di arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e alle proprietà esclusive.

Il condomino che intenda eseguire interventi sulle parti comuni per installare impianti non centralizzati deve informare l’amministratore, indicando contenuto e modalità dell’intervento; l’amministratore deve convocare l’assemblea, che può prescrivere modalità alternative o cautele a tutela della stabilità, della sicurezza e del decoro, deliberando con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio (art. 1122‑bis, comma 3, c.c.).

Né il regolamento condominiale né la delibera assembleare possono vietare in modo assoluto l’installazione di antenne singole, purché ricorrano i requisiti di legge: la giurisprudenza, anche risalente ma tuttora richiamata, qualifica come nulla la delibera che vieti un’installazione rispettosa dei limiti, riconoscendo al condomino un vero e proprio diritto soggettivo perfetto, di natura personale, condizionato solo dagli interessi generali (stabilità, sicurezza, decoro, pari uso della cosa comune), ma non comprimibile da regolamenti o delibere che incidano sul nucleo essenziale del diritto di ricezione.

Quando l’edificio è dotato di antenna centralizzata installata fin dall’origine, questa costituisce bene comune ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., e ciascun condomino ha diritto di usarne nei limiti della destinazione senza impedirne il pari godimento agli altri (art. 1102 c.c.); non può rinunciare alla comproprietà per sottrarsi alle spese di conservazione, neppure se dispone di antenna singola.

L’assemblea può deliberare l’installazione di un impianto centralizzato in edificio che ne sia privo, con le maggioranze previste per le innovazioni (art. 1120, comma 2, n. 3, c.c.), e anche un solo condomino può chiedere la convocazione per deliberare in tal senso; se l’intervento non altera la destinazione delle parti comuni né impedisce l’uso agli altri, è sufficiente in seconda convocazione la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 334/1000.

La normativa speciale in materia di comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003 – Codice delle comunicazioni elettroniche) rafforza il diritto di antenna, configurando una vera e propria “servitù legale” a favore dell’utente: in mancanza di spazi propri o comuni utilizzabili, il condomino ha diritto di installare l’antenna sull’altrui proprietà (la c.d. servitù di antenna), subordinatamente all’impossibilità, che egli deve provare, di usare spazi propri o condominiali.

In tale ipotesi i proprietari dell’immobile o della porzione interessata non possono opporsi all’installazione, non hanno diritto ad indennizzo né a pretendere una preventiva autorizzazione scritta, fermo restando il rispetto dei loro diritti dominicali e l’obbligo di collocare antenne, sostegni, fili e condutture in modo da non impedire il libero uso del bene secondo la sua destinazione e da non arrecare danni.

La giurisprudenza di legittimità più recente ha precisato che:

  • il diritto di installare l’antenna nell’altrui proprietà è subordinato alla rigorosa dimostrazione dell’assenza di spazi propri o comuni idonei; il condomino non ha diritto di scegliere liberamente il luogo più comodo o favorevole, dovendo optare per la soluzione meno invasiva per i terzi;
  • il diritto di antenna comprende anche il passaggio di fili e cavi nell’altrui proprietà, purché non esista concreta possibilità di utilizzare percorsi alternativi nei propri locali, a nulla rilevando un maggior costo economico;
  • il diritto di accesso temporaneo alla proprietà altrui per progettare, installare, riparare o manutenere l’impianto è riconosciuto sia al singolo condomino che realizza l’impianto radiotelevisivo o energetico (art. 1122‑bis, ultimo comma, c.c.), sia agli operatori di telecomunicazioni durante lo sviluppo delle reti in fibra ottica, i quali possono accedere a tutte le parti comuni per installare, collegare e mantenere elementi di rete privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza, con obbligo di ripristino e risarcimento di eventuali danni.

Resta fermo che l’installazione di un’antenna individuale sulla proprietà altrui è preclusa quando il condomino possa utilizzare l’antenna centralizzata, salvo che quest’ultima, per caratteristiche costruttive, sia inidonea a ricevere determinate trasmissioni che l’impianto individuale sarebbe in grado di captare.

In sintesi, il diritto di antenna del singolo condomino – quale espressione della libertà di informazione – si traduce nel potere di installare impianti di ricezione su parti esclusive, comuni o, in casi limite, altrui, ma è strutturalmente bilanciato con:

  • le regole condominiali sul corretto uso delle parti comuni (art. 1102 c.c.) e sulle innovazioni (art. 1120 c.c.);
  • i limiti di stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell’edificio, che il giudice di merito valuta in concreto;
  • il rispetto del pari uso della cosa comune e dei diritti dei proprietari delle porzioni eventualmente gravate da servitù di antenna o di passaggio di cavi;
  • i poteri dell’assemblea e dell’amministratore di organizzare e razionalizzare gli impianti (centralizzati o collettivi), senza però poter comprimere il nucleo essenziale del diritto di accesso all’informazione.

Erminia Acri – Avvocato

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