Quando i genitori si separano, la casa familiare, di regola, viene assegnata al genitore con cui vivono stabilmente i figli, ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., perché l’obiettivo principale è tutelare loro, garantendo continuità nell’ambiente domestico.
Questo vale anche se il figlio è maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente: l’assegnazione può essere mantenuta finché il figlio convive in modo stabile con il genitore assegnatario.
Cosa succede quando il figlio, pur restando a carico dei genitori, si trasferisce in un’altra città per frequentare l’università? In questi casi la giurisprudenza, anche con Cass. civ., 17 giugno 2019, n. 16134, distingue tra:
- vera convivenza, che richiede una stabile dimora nella casa familiare, con eventuali allontanamenti solo sporadici;
- mera ospitalità, quando il figlio torna in casa solo in occasione di vacanze o per brevi periodi, avendo ormai il proprio centro di vita altrove.
Se il figlio universitario vive stabilmente nella città in cui studia (ad esempio in affitto o in studentato), rientra solo per pochi giorni durante le vacanze e ha lì il proprio centro di interessi quotidiani, la casa familiare diventa per lui un semplice luogo di rientro occasionale. In questo caso, secondo la Cassazione, viene meno il presupposto della “convivenza” e può essere chiesta la revoca dell’assegnazione della casa familiare, proprio perché è venuto meno l’interesse del figlio alla continuità di quell’ambiente domestico.
Diverso è il caso in cui il figlio, pur studiando fuori sede, mantenga un legame stretto con la casa familiare, rientrando con regolarità (ad esempio ogni fine settimana per periodi significativi) e continuando a considerarla il proprio punto di riferimento principale: qui il giudice può ritenere ancora sussistente una convivenza rilevante, e la sola scelta di frequentare l’università in un’altra città non comporta automaticamente la perdita dell’assegnazione.
La giurisprudenza più recente, anche in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, ha chiarito che non conta solo il dato formale della residenza, ma dove si svolge in concreto la vita del figlio: se il centro della sua esistenza (studio, relazioni, permanenza quotidiana) è ormai altrove, la casa familiare non può essere mantenuta a tempo indeterminato in nome di un interesse dei figli che, di fatto, non esiste più.
In conclusione, il genitore proprietario potrà chiedere al giudice la revoca dell’assegnazione quando dimostri che il figlio universitario ha stabilito una nuova dimora stabile in un’altra città e che la casa familiare è divenuta solo luogo di rientro saltuario; al contrario, se la casa resta il centro della vita familiare del figlio, la scelta di studiare fuori sede, da sola, non basta a far venir meno il diritto al suo godimento.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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