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Quando i coniugi acquistano la casa familiare accendendo un mutuo cointestato, entrambi sono, di regola, comproprietari dell’immobile (al 50%) e coobbligati verso la banca per il pagamento delle rate. 

Con la separazione, il rapporto con la banca non cambia: se il contratto di mutuo non viene modificato con il consenso dell’istituto di credito, ciascun coniuge resta obbligato in solido per l’intero, a prescindere da chi materialmente versi le rate. 

Diverso è il profilo interno tra i coniugi. In linea generale, l’onere del mutuo grava su entrambi in proporzione alle rispettive quote di proprietà (normalmente 50% ciascuno); chi paga più della propria quota ha, in astratto, diritto di regresso nei confronti dell’altro per la parte eccedente. Questo significa che, se dopo la separazione un solo coniuge ha continuato a pagare tutte le rate del mutuo cointestato, può chiedere all’altro il rimborso del 50% di quanto versato. 

Tuttavia, nel contesto familiare questa regola non opera in modo automatico e astratto. Occorre verificare come sono stati regolati i rapporti economici in sede di separazione:

  • se è stato previsto un accordo di accollo per cui uno solo dei coniugi si assume integralmente il pagamento del mutuo, tale pattuizione ha natura di patto patrimoniale autonomo e, di regola, esclude la possibilità di chiedere poi il rimborso della metà all’altro; 
  • se il giudice ha tenuto conto del pagamento del mutuo nel determinare l’assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli (ad esempio riducendolo proprio perché uno dei coniugi sopporta il peso delle rate), il maggior onere del mutuo risulta già assorbito nel complessivo assetto economico e non può essere nuovamente preteso come rimborso del 50%; 
  • se al coniuge che resta nella casa familiare è stato attribuito il godimento dell’immobile (assegnazione della casa) e, contestualmente, si è tenuto conto di tale vantaggio nel modulare l’assegno e gli altri equilibri patrimoniali, anche in questo caso l’eventuale richiesta di rimborso delle rate va valutata alla luce delle compensazioni già operate. 

In concreto, il rimborso della metà delle rate pagate dopo la separazione sarà più facilmente riconosciuto quando:

  • il mutuo e la proprietà dell’immobile sono effettivamente cointestati;
  • non esiste un accordo espresso di accollo integrale del mutuo a carico di chi ha pagato;
  • l’assegno di mantenimento non è stato parametrato sul presupposto che uno solo dei coniugi pagasse il mutuo;
  • non risultano altre compensazioni patrimoniali (ad esempio sulla futura vendita della casa) che giustifichino il maggior onere sopportato da uno dei due.

In assenza di tali elementi correttivi, il coniuge che ha pagato da solo le rate dopo la separazione può, in linea di principio, agire per ottenere dall’altro il rimborso del 50%, nei limiti della sua quota di comproprietà, dimostrando la cointestazione del mutuo, l’avvenuto pagamento e l’assenza di accordi o provvedimenti che abbiano diversamente regolato l’onere del mutuo. 

Erminia Acri-Avvocato

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