“Salve. Sono separato legalmente ma, da circa un anno, io e mia moglie ci siamo riconciliati. Occorre fare un ricorso per far cessare la separazione? Grazie”
La riconciliazione tra coniugi separati è, nel nostro ordinamento, un fatto giuridico disciplinato dall’art. 157 c.c., che fa cessare automaticamente gli effetti della separazione quando i coniugi riprendono in modo stabile la comunione di vita materiale e spirituale.
Non è la sentenza del giudice a “creare” la riconciliazione: essa produce i suoi effetti per il solo fatto di essersi verificata, risultando eventualmente da una dichiarazione espressa o da comportamenti non equivoci incompatibili con la volontà di permanere nella separazione.
Da ciò discende l’inammissibilità di un ricorso autonomo volto unicamente a ottenere una pronuncia di “accertamento della riconciliazione”:
- manca una norma che preveda un’azione tipica con tale oggetto;
- difetta l’interesse ad agire, poiché gli effetti giuridici della riconciliazione si producono ex lege e non vi è alcuna utilità pratica aggiuntiva in una sentenza meramente dichiarativa.
La riconciliazione può invece assumere rilievo incidentale all’interno di altri giudizi, in particolare nel procedimento di divorzio: il coniuge convenuto può eccepire che, dopo la separazione, vi sia stata riconciliazione, con conseguente interruzione del periodo di separazione utile ai fini del divorzio. In tal caso il giudice è chiamato ad accertare se vi sia stata effettiva ricostituzione della comunione di vita, con onere della prova a carico di chi allega la riconciliazione.
L’assenza di un rimedio processuale autonomo per “far accertare” la riconciliazione è quindi coerente con:
- la natura privata e fattuale della scelta di tornare a vivere come coniugi;
- i principi di economia processuale, che escludono l’ammissibilità di azioni prive di reale utilità concreta.
Pertanto, la riconciliazione è pienamente efficace sul piano sostanziale senza bisogno di una pronuncia ad hoc; il giudice interviene solo quando essa rilevi come fatto estintivo o impeditivo in un diverso giudizio (soprattutto nel divorzio), e in quella sede ne valuta la sussistenza in concreto.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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