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L’Assegno unico e universale è il principale sostegno economico alle famiglie con figli.
È riconosciuto per ogni figlio a carico, con regole diverse a seconda dell’età e dell’eventuale presenza di disabilità.

È definito:

  • “unico”, perché ha sostituito la maggior parte delle precedenti misure (assegni al nucleo familiare, detrazioni per figli minori, ecc.);
  • “universale”, perché spetta a tutte le famiglie con figli, indipendentemente dal tipo di lavoro dei genitori e anche in assenza di ISEE (in tal caso si percepisce l’importo minimo).

L’Assegno è pagato direttamente dall’INPS, non dal datore di lavoro.

Spetta ai figli:

  • Minorenni, dal 7° mese di gravidanza fino ai 18 anni.
  • Maggiorenni tra 18 e 21 anni, solo se il figlio rientra in una delle situazioni previste (studio, formazione, lavoro con reddito basso, disoccupazione, servizio civile).
  • Con disabilità e a carico, senza limiti di età.

Possono chiedere l’Assegno:

  • genitori esercenti la responsabilità genitoriale (anche se non conviventi con il figlio);
  • in assenza dei genitori, il tutore o l’affidatario.

Di regola l’Assegno è ripartito al 50% tra i genitori; è possibile anche l’attribuzione al 100% ad uno solo, se entrambi sono d’accordo o in alcuni casi stabiliti dall’autorità giudiziaria (ad es. affidamento esclusivo).

Per i figli tra 18 e 21 anni, l’Assegno spetta solo se il figlio è ancora a carico e si trova in almeno una di queste condizioni:

  1. Studia o è in formazione
    • frequenta la scuola superiore;
    • un percorso di istruzione o formazione professionale;
    • l’università (laurea triennale, magistrale, ecc.).
  2. Lavora o è in tirocinio con reddito contenuto
    • svolge un tirocinio;
    • oppure un lavoro, ma con reddito complessivo annuo inferiore a 8.000 euro.
      Se supera questa soglia, non rientra più tra i beneficiari della fascia 18‑21.
  3. È disoccupato e cerca lavoro
    • risulta iscritto come disoccupato e in cerca di occupazione presso i servizi pubblici per l’impiego (es. Centro per l’impiego).
  4. Svolge il servizio civile universale.

Se nessuna di queste condizioni è soddisfatta, l’Assegno non spetta più dopo i 18 anni.

Il figlio maggiorenne (18‑21 anni) può chiedere che la sua quota di Assegno sia pagata direttamente a lui dall’INPS. A tal fine, può presentare una propria domanda oppure subentrare alla domanda presentata dai genitori, indicando le proprie coordinate di pagamento.

Per i figli non disabili, l’Assegno unico cessa al compimento dei 21 anni. In concreto:

  • il mese del 21° compleanno è normalmente l’ultima mensilità;
  • dal mese successivo non spetta più l’Assegno.

L’INPS conosce i dati anagrafici, ma è comunque prudente che la famiglia controlli sul proprio fascicolo previdenziale che la prestazione sia cessata correttamente, per evitare indebitamente percepiti.

L’assegno cessa al compimento del 21° anno di età ma resta possibile, se ne ricorrono i requisiti di legge, considerare i figli fiscalmente a carico ai fini IRPEF e fruire delle relative detrazioni per familiari a carico (in base alle regole generali del TUIR).

La domanda, una volta accolta, prosegue automaticamente negli anni successivi (non è necessario ripresentarla ogni anno). Tuttavia, è obbligatorio comunicare all’INPS ogni variazione che incida sul diritto o sull’importo, ad esempio:

  • il figlio non è più a carico;
  • ha superato i 21 anni;
  • tra i 18 e i 21 anni non rispetta più le condizioni richieste (smette di studiare, supera il limite di reddito, ecc.).

Se non si aggiornano i dati, l’INPS può chiedere la restituzione degli importi non dovuti.

L’importo dell’Assegno dipende da:

  • valore dell’ISEE del nucleo familiare;
  • età del figlio;
  • numero di figli;
  • eventuale disabilità;
  • altre condizioni (es. madre under 21, famiglie numerose, ecc.).

Sono previste maggiorazioni, tra l’altro, per:

  • figli successivi al secondo;
  • nuclei con almeno tre o quattro figli;
  • figli con disabilità;
  • madri di età inferiore a 21 anni;
  • nuclei in cui è presente un solo genitore lavoratore a determinate condizioni.

La domanda si presenta online sul sito INPS; tramite contact center; tramite patronati. Dal 2023 le domande già accolte proseguono automaticamente negli anni successivi (salvo decadenza, revoca, rinuncia o rigetto).

Se la domanda per un determinato anno viene presentata entro il 30 giugno, si ha diritto agli arretrati da marzo dello stesso anno. Se viene presentata dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo alla presentazione.

L’Assegno unico spetta anche ai lavoratori extracomunitari, inclusi quelli con familiari residenti all’estero, nel rispetto delle condizioni di legge sul soggiorno e sul lavoro.
La giurisprudenza costituzionale ha sottolineato la necessità di garantire un trattamento non discriminatorio nell’accesso alle prestazioni familiari (sent.  Corte costituzionale 11 marzo 2022, n. 67).

Erminia Acri-Avvocato

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