“Egr. avvocato, vorrei sapere: se due coniugi decidono di non vivere più insieme, quali effetti ha la separazione di fatto? P. F.”
La separazione di fatto è la situazione in cui i coniugi smettono di vivere insieme e interrompono la vita comune, senza però avviare alcun procedimento di separazione davanti al giudice, né ricorrere alla negoziazione assistita o all’accordo davanti al sindaco (nei casi in cui è ammesso).
Dal punto di vista giuridico, questa situazione ha un rilievo molto limitato.
Anche se non convivono più, i coniugi restano sposati: non assumono lo status di “coniugi separati”, che nasce solo con una separazione legale (giudiziale o consensuale omologata, o con accordo formalizzato).
Fino all’instaurazione di un procedimento di separazione, l’allontanamento ingiustificato dalla casa familiare può essere considerato violazione di questo dovere e, in un successivo giudizio, portare all’addebito della separazione. Neppure il dovere di fedeltà e quello di assistenza morale e materiale cessano per il solo fatto che i coniugi vivono separati di fatto: formalmente restano in vigore fino alla separazione legale o al divorzio.
La separazione di fatto, da sola, non fa nascere un diritto all’assegno di mantenimento.
I termini ridotti per il divorzio (6 mesi in caso di separazione consensuale, 12 mesi in caso di separazione giudiziale) decorrono dalla separazione legale, non dalla separazione di fatto. Quest’ultima non fa dunque partire il termine per il divorzio.
In assenza di provvedimenti del giudice, la separazione di fatto non produce un titolo formale opponibile ai terzi (ad esempio, per l’assegnazione della casa familiare): valgono le regole ordinarie sulla proprietà e sul possesso, e gli eventuali accordi restano sul piano privatistico.
La separazione di fatto è, in sé, priva di effetti giuridici tipici: non modifica lo status, non fa cessare automaticamente i doveri coniugali, non apre la strada al divorzio e non determina di per sé il diritto ad un assegno di mantenimento.
Tuttavia, può assumere rilevanza indiretta:
- come fatto storico che il giudice considera, in un successivo giudizio di separazione, per valutare l’intollerabilità della convivenza e l’eventuale addebito (ad esempio, se l’allontanamento è stato giustificato da una situazione familiare divenuta insostenibile);
- come elemento di contesto nella ricostruzione delle condizioni economiche reali dei coniugi, ai fini dell’assegno di mantenimento.
Se i coniugi vogliono:
- essere autorizzati a vivere separati senza rischi di addebito per l’allontanamento ingiustificato;
- disciplinare in modo chiaro e tutelato casa familiare, figli, assegno di mantenimento;
- far decorrere i termini per il divorzio;
devono necessariamente utilizzare una delle forme previste dalla legge: separazione giudiziale, separazione su domanda congiunta, negoziazione assistita o accordo davanti al sindaco (nei casi in cui è ammesso).
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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