«Sono separato e nella casa familiare (di mia proprietà) vive la mia ex moglie con i figli. Vorrei capire in quali casi si può chiedere la cessazione o la revoca dell’assegnazione della casa familiare: basta che i figli diventino grandi? Conta se si trasferiscono per studiare o lavorare altrove?»
L’assegnazione della casa familiare è uno strumento di tutela dei figli.
Il giudice può assegnare la casa al genitore presso il quale i figli vivono stabilmente, per consentire loro di rimanere nell’ambiente in cui sono cresciuti.
Perché ci sia (o resti) l’assegnazione occorrono due condizioni:
- Figli tutelabili:
- minori;
- maggiorenni non economicamente autosufficienti senza loro colpa;
- maggiorenni con disabilità e bisogno di sostegno elevato o molto elevato.
- Convivenza stabile con il genitore assegnatario: non basta che i figli “passino ogni tanto”, serve che quella casa sia la loro dimora abituale.
In assenza di figli (o con figli ormai autonomi), la casa non può essere assegnata al coniuge non proprietario solo perché economicamente più debole: la tutela passa attraverso l’assegno di mantenimento/divorzile, non attraverso la casa.
Quando il diritto di assegnazione cessa o può essere revocato
L’assegnazione può essere revocata quando:
- i figli non vivono più stabilmente nella casa familiare (ad esempio, si trasferiscono in un’altra città per studiare o lavorare e tornano solo saltuariamente);
- i figli sono ormai economicamente autosufficienti, cioè in grado di mantenersi da soli.
La giurisprudenza sottolinea che, se il figlio avvia un autonomo progetto di vita altrove, il semplice rientro nei weekend integra una mera ospitalità, non più la convivenza che giustifica l’assegnazione.
In questi casi, il genitore proprietario può chiedere al giudice la revoca dell’assegnazione.
- il genitore assegnatario smette di abitare stabilmente nella casa familiare, ad esempio, se si trasferisce stabilmente presso altri familiari (es. genitori), portando con sé i figli; per spostamento definitivo in altra abitazione, lasciando la casa assegnata sostanzialmente vuota o utilizzata in modo marginale.
In questi casi l’altro genitore può chiedere la revoca, perché viene meno la funzione della casa come centro di vita del nucleo genitore–figli.
Tuttavia, non ogni assenza è rilevante. La Cassazione ha escluso la revoca quando, ad esempio, la madre, pur lavorando in altra città durante la settimana e appoggiandosi dai propri genitori, rientrava con il figlio nella casa familiare nei fine settimana, festivi e durante le vacanze: in quel caso si è ritenuto che la casa familiare restasse comunque il punto di riferimento stabile del minore.
La formazione di una nuova famiglia di fatto o di diritto da parte del genitore assegnatario (convivenza more uxorio o nuovo matrimonio) non comporta automaticamente la perdita della casa.
La Corte costituzionale ha chiarito che:
- la nuova convivenza è un fatto rilevante, che può giustificare una richiesta di revisione;
- tuttavia, il diritto all’assegnazione viene meno solo se, alla luce di quella nuova situazione, non è più nell’interesse dei figli continuare a vivere in quella casa con quel genitore.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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