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«Sono separata e nostro figlio vive prevalentemente con me. Spesso devo anticipare spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) senza riuscire a parlarne prima con il padre. Se lui non è d’accordo, può rifiutarsi di rimborsare la sua quota? Ha un vero e proprio “diritto di veto”?»

Quando i figli sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso uno solo di essi, entrambi restano obbligati al loro mantenimento secondo le rispettive possibilità economiche (artt. 337-bis e 337-ter cod. civile). L’assegno periodico copre le spese ordinarie di vita (vitto, alloggio, spese quotidiane); per le spese straordinarie, invece, i provvedimenti del giudice stabiliscono in genere una ripartizione percentuale tra i genitori.

Se si tratta di spese obbligatorie o urgenti (ad es. spese mediche urgenti e indifferibili, per le quali è materialmente impossibile attendere il consenso dell’altro genitore), il genitore che anticipa il costo può chiedere il rimborso pro quota, documentando la spesa. Il mancato previo accordo non fa automaticamente venir meno l’obbligo dell’altro genitore, soprattutto se un eventuale dissenso è tardivo o immotivato e la spesa risulta necessaria e nell’interesse del figlio.

Diverso è il discorso per le spese collegate a scelte di “maggiore interesse” per il minore (ad esempio iscrizione a scuola privata particolarmente costosa, attività sportive o artistiche di rilievo economico, cure sanitarie non urgenti ma impegnative). Per queste decisioni, la legge prevede che i genitori le assumano congiuntamente, come prevede l’art. 337-ter, comma 3, cod. civile.

Ne consegue che:

  • il genitore che propone la spesa deve, di regola, consultare preventivamente l’altro (meglio con comunicazione scritta, così da poterne provare l’invio);
  • se la spesa viene deliberatamente sostenuta in via unilaterale, senza alcun tentativo di concertazione e in assenza di urgenza, l’altro genitore può legittimamente opporsi al rimborso e il giudice può escludere l’addebito di quella spesa a suo carico.

Parlare di “diritto di veto” del genitore non collocatario non è del tutto esatto: per le spese obbligatorie o urgenti, il suo potere di opposizione è solo relativo. Un diniego meramente formale o pretestuoso non basta, di per sé, a esonerarlo dal contribuire a spese necessarie sostenute nell’interesse del figlio. Per le spese fondate su scelte di maggior interesse non urgenti, invece, la sua partecipazione alla decisione è essenziale: se viene del tutto escluso e non vi è alcuna ragione di urgenza, la spesa unilaterale difficilmente potrà essere posta a suo carico. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata preventiva consultazione dell’altro genitore può rilevare e, se del caso, essere sanzionata nei rapporti interni tra i coniugi, ma non comporta automaticamente l’irripetibilità delle spese sostenute nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita familiare. Ne consegue che, in presenza di spese effettuate senza concertazione preventiva e di un successivo rifiuto di rimborso da parte del genitore che non le ha sostenute, spetta al giudice di merito verificare in concreto se tali esborsi rispondano all’interesse del figlio, valutandone l’effettiva utilità e la proporzione rispetto alle condizioni economiche di entrambi i genitori (Cass. n. 14564/2023; Cass. n. 16175/2015; Cass. n. 5059/2021).

Erminia Acri-Avvocato

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