In Italia il dog sitting è visto come una attività secondaria, quasi un servizio di vicinato: un cane da portare a spasso, un’ora libera, un compenso modesto. Tutto questo nasconde la complessità giuridica del fenomeno. Eppure, la legge italiana è sorprendentemente chiara: nel momento esatto in cui un cane passa dalle mani del proprietario a quelle di un dog sitter, anche solo per mezz’ora, anche solo “per fare un favore”, scatta un sistema di responsabilità che pochissimi conoscono e a cui non pensano e che può cambiare radicalmente gli esiti di un incidente, una caduta, una fuga o un semplice urto imprevisto.
La maggior parte dei dog sitter improvvisati non pensa che una passeggiata si svolge all’interno di un ambito giuridico molto rigido, dove la custodia dell’animale comporta obblighi severi. Poi, in caso di incidente, entrambe le parti scoprono improvvisamente un mondo fatto di codici, articoli di legge, responsabilità oggettive e accertamenti fiscali.
Quando un cane viene consegnato a un dog sitter, anche solo per un’ora, si instaura un rapporto contrattuale: secondo gli artt. 1321–1326 del Codice Civile, basta l’accordo tra le parti e l’esistenza di una prestazione in cambio di un compenso, anche minimo. Il valore del compenso non incide affatto sulla qualificazione del rapporto. Conta il fatto che ci sia. Da quel momento, il dog sitter diventa custode dell’animale cioè è responsabile di ciò che il cane fa, delle condizioni in cui si trova, della sicurezza del contesto. Significa dover garantire che il cane non fugga, non si faccia male, non arrechi danni ad altri animali o persone.
L’articolo 2052 del Codice Civile stabilisce che di un danno causato da un animale risponde sempre chi ne ha la custodia, a meno che dimostri un caso fortuito. È una responsabilità oggettiva, basta che il cane fosse affidato al dog sitter perché quest’ultimo ne risponda. In pratica, se durante la passeggiata il cane tira improvvisamente e fa cadere un pedone, oppure se urta una bicicletta, se reagisce a un altro cane, se spaventa un bambino, se si libera dal guinzaglio e corre in mezzo alla strada, tutto ciò che accade è responsabilità del dog sitter. La sola circostanza della custodia è sufficiente per imputargli l’intero danno.
Molti dog sitter sono convinti che, in caso di incidente, si tratti solo di risarcire un danno economico. Ma questo vale solo se il danno riguarda cose o animali. Nel momento in cui una persona si fa male si va nel penale.
Gli articoli 40 e 41 del Codice Penale stabiliscono che chi ha l’obbligo di impedire un evento e non lo impedisce, ne risponde come se l’avesse causato. Il dog sitter ha un obbligo giuridico di vigilanza e prevenzione. E se il cane provoca lesioni a una persona – anche solo un trauma da caduta – il reato scatta automaticamente. Nei casi peggiori, quando un incidente coinvolge un veicolo o una persona anziana, il rischio non è più solo la lesione, ma l’omicidio colposo. Il dog sitter che lavora senza assicurazione e senza preparazione non è semplicemente “imprudente”: è vulnerabile.
La fuga del cane è il fatto più comune e più grave. Una volta che il cane scappa, ogni metro percorso diventa potenzialmente un danno: un’auto che sterza, un motociclista che cade, un ciclista che frena bruscamente, un pedone che si spaventa.
Tutto questo ricade sul dog sitter. E non solo i danni agli altri: anche i danni al cane stesso. Se durante la fuga si ferisce, viene investito, si perde o muore, la responsabilità civile è sempre del dog sitter. Una fuga è considerata dal giudice quasi sempre come una mancanza di vigilanza, mai come una fatalità inevitabile. Innumerevoli sentenze riguardano proprio fughe durante il dog sitting.
Una delle convinzioni più diffuse è che “l’assicurazione di casa” o “l’assicurazione del proprietario” coprano i danni del cane. Le polizze private escludono qualsiasi attività professionale o retribuita. E il dog sitting retribuito, anche per un importo minimo, è considerato tale. Perciò:
- la polizza del dog sitter non copre
- la polizza del proprietario non copre
- e se il dog sitter lavora in nero, nessuna compagnia paga.
L’unica polizza realmente valida è una RC professionale specifica per attività cinofile con clausole precise e restrittive, che richiede anche requisiti di diligenza professionale. Quando l’assicurazione non paga è il dog sitter a dover pagare.
Inoltre, in materia di evasione, la materia fiscale è chiara: ogni compenso ricevuto per un’attività è un reddito imponibile. Molti dog sitter non lo sanno e quindi non rilasciano ricevute, non dichiarano nulla, incassano tramite app, contanti, bonifici e promuovono il servizio sui social senza rendersi conto che le stesse storie che pubblicano diventano documentazione a disposizione della Guardia di Finanza.
E infatti accade proprio questo: i controlli fiscali partono quasi sempre dai social. Le fotografie dei cani, gli orari delle passeggiate, i post ricorrenti, persino gli hashtag possono essere utilizzati come prova dell’abitualità del servizio. Una volta che l’attività viene considerata abituale, scatta l’accertamento induttivo: il fisco calcola quanto “presume” che il dog sitter abbia guadagnato ed è lo stesso che deve dimostrare che non è così. Ma come si fa senza ricevute? Non si può. E quindi si paga. Molti dog sitter scoprono l’esistenza di tasse, sanzioni e interessi solo quando l’amministrazione finanziaria manda un avviso.
Il dog sitting, inoltre, non richiede solo buona volontà. Serve una conoscenza reale del comportamento del cane: saper leggere segnali di stress, comprendere posture che preannunciano tensione, conoscere il linguaggio del corpo, prevenire conflitti, evitare incontri potenzialmente problematici.
Il dog sitter deve saper scegliere la strada più sicura, valutare gli spazi, evitare zone critiche, riconoscere cani fobici, gestire reazioni improvvise. Tutto ciò non è istintivo: è competenza.
E senza competenza, ogni reazione del cane diventa un rischio amplificato.
L’articolo 1176 del Codice Civile parla di “diligenza professionale”: anche chi non si considera professionista è tenuto a comportarsi come tale.
I proprietari credono spesso di essere “protetti” perché il cane, in quel momento, non è con loro. Ma la realtà è più complessa. Se affidano un cane fobico o aggressivo a un dog sitter inesperto senza avvisare adeguatamente, possono essere considerati corresponsabili.
Se scelgono un dog sitter in nero, perdono ogni tutela assicurativa.
Se il cane si fa male e il dog sitter non ha una copertura, il proprietario può rimanere senza risarcimento.
In Italia nessuno fa un contratto di dog sitting, eppure è l’unico strumento che realmente tutela entrambe le parti perchè definisce responsabilità, comportamenti consentiti, gestione delle emergenze, numero massimo di cani, eventuali patologie, terapie, possibili criticità.
Il dog sitting , dunque, non è un hobby ma un servizio che coinvolge la vita di un essere vivente in un contesto pubblico, urbano, complesso, spesso imprevedibile.
Per la legge è un’attività professionale, anche quando chi la svolge la considera amatoriale.
E quando si ignorano queste realtà, si corre un rischio enorme: per il dog sitter, per il proprietario e soprattutto per il cane.

Iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, in particolare diritto di famiglia, del lavoro e della previdenza, diritto dei consumi, recupero crediti. Dal 1995 è Giurista d’Impresa. Dal 2006 al 2012, presso varie emittenti radiofoniche e televisive locali, ha partecipato come ospite fissa in trasmissioni di informazione giuridica. Dal 2015 si dedica alla tutela degli animali, rappresentando cittadini privati e associazioni animaliste sia in processi civili che, come parti civili, nei processi penali (Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 29/06/1998). Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 26/10/2002.

