«Sono divorziata e percepisco un assegno divorzile. Se io mi risposo, il mio ex marito deve continuare a versarlo? E, viceversa, se fosse lui a contrarre nuove nozze, potrebbe chiedere una riduzione o la cessazione dell’assegno?»
L’assegno di divorzio spetta all’ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto delle condizioni economiche e personali di entrambi, della durata del matrimonio e del contributo dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale.
L’art. 5 della legge sul divorzio (L. 1 dicembre 1970, n. 898) prevede che il giudice, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa riconoscere un assegno a favore dell’ex coniuge economicamente più debole, valutando, tra l’altro: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico, redditi e patrimonio, durata del matrimonio.
L’assegno ha oggi una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo–compensativa: serve cioè a riequilibrare gli effetti economici delle scelte di vita comune (per esempio, rinunce lavorative o di carriera per dedicarsi alla famiglia).
Nuove nozze dell’ex coniuge beneficiario
Se si risposa l’ex coniuge che percepisce l’assegno divorzile, col nuovo matrimonio:
- nasce un diverso nucleo coniugale, all’interno del quale opera la solidarietà economica tra coniugi;
- viene meno la logica della “solidarietà post-coniugale” che giustificava l’assegno a carico dell’ex.
In coerenza con l’impianto normativo e con la disciplina della pensione ai superstiti per il coniuge divorziato (che richiede la titolarità di assegno divorzile e lo stato di non risposato), il risposarsi dell’ex coniuge beneficiario comporta la cessazione del diritto all’assegno divorzile periodico per il futuro.
In pratica:
- l’ex coniuge che paga l’assegno può smettere i versamenti a decorrere dal nuovo matrimonio del beneficiario, chiedendo, se necessario, un accertamento giudiziale dell’intervenuta estinzione;
- le eventuali rate pregresse, maturate prima delle nuove nozze, restano invece dovute, se non prescritte.
L’effetto estintivo riguarda l’assegno periodico e si giustifica perché il nuovo coniuge diventa il primo riferimento per l’aiuto economico, mentre il rapporto di solidarietà con l’ex coniuge si considera esaurito.
Nuove nozze dell’ex coniuge obbligato: solo possibile revisione
Diverso è il caso in cui a risposarsi sia l’ex coniuge che versa l’assegno.
Il nuovo matrimonio dell’obbligato:
- non determina automaticamente la cessazione dell’assegno;
- può però costituire un “fatto sopravvenuto” che giustifica una domanda di modifica dell’importo, ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970 (modifica delle condizioni di divorzio).
Il giudice, in sede di revisione, dovrà verificare se le nuove condizioni (es. nuovi oneri familiari, nascita di altri figli, diverse spese abitative) incidano in modo rilevante sulla capacità economica dell’obbligato, tenendo sempre conto:
- della permanenza dello squilibrio economico tra gli ex coniugi;
- del ruolo avuto dal matrimonio nella formazione delle attuali condizioni di vita del beneficiario;
- della funzione assistenziale e compensativa dell’assegno.
In assenza di mutamenti significativi, il solo fatto di essersi risposato non è sufficiente a far venire meno l’obbligo verso l’ex coniuge.
Come si chiede la cessazione o la modifica dell’assegno
Quando intervengono le nuove nozze di uno degli ex coniugi, la parte interessata può rivolgersi al tribunale per ottenere:
- l’accertamento della cessazione dell’assegno, se si è risposato l’ex beneficiario; oppure
- la revisione (riduzione o, nei casi estremi, eliminazione) dell’assegno, se si è risposato l’ex obbligato e le sue condizioni economiche sono sostanzialmente mutate.
La domanda si propone con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, nel rito unitario della famiglia, allegando la sentenza di divorzio da modificare e la documentazione sui fatti sopravvenuti (nuovo matrimonio, situazione reddituale e patrimoniale attuale, eventuali nuovi carichi familiari).
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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