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La donazione è il contratto con cui un soggetto arricchisce un altro trasferendogli un diritto o assumendo un’obbligazione a titolo gratuito, per spirito di liberalità (art. 769 cod. civile). 

Di regola è richiesta la forma dell’atto pubblico notarile con due testimoni, salvo alcune ipotesi particolari (liberalità di modico valore, talune liberalità indirette). 

Le donazioni incidono sul futuro assetto successorio perché:

  • entrano nel calcolo dell’asse ereditario ai fini della legittima;
  • possono essere aggredite con l’azione di riduzione se ledono i diritti dei legittimari;
  • sono normalmente soggette a collazione tra coeredi. 

Sul piano fiscale restano applicabili l’imposta di donazione (con franchigie e aliquote differenziate), le imposte ipotecaria e catastale in caso di immobili, l’imposta di registro (in linea generale in misura fissa). 

Tutela dei legittimari e azione di riduzione

Quando disposizione testamentaria e donazioni effettuate in vita comprimono la quota di legittima, il legittimario può agire in riduzione:

  • prima si riducono le disposizioni testamentarie;
  • solo se ciò non è sufficiente, si passa alle donazioni, iniziando dalla più recente e risalendo via via alle precedenti.

Nel sistema tradizionale, l’azione di riduzione sulle donazioni poteva avere anche effetto reale: in presenza di determinati presupposti, il legittimario non solo incideva sull’efficacia dell’atto di donazione verso il donatario, ma poteva chiedere la restituzione del bene anche ai terzi acquirenti a titolo oneroso.

L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. 

Questo quadro ha storicamente reso più problematica la circolazione degli immobili pervenuti al venditore per donazione, in quanto l’acquirente sopportava il rischio di una futura azione del legittimario, entro il termine decennale, anche nei propri confronti.

La novità della legge 182/2025

Con la legge 182/2025, c.d. “legge sulle semplificazioni”, per le successioni che si aprono dal 18 dicembre 2025 è stata modificata la disciplina della lesione di legittima in presenza di donazioni pregresse. 

La nuova regola applicabile dal 18 dicembre 2025 comporta che:

  • l’azione di riduzione resta, ma la tutela del legittimario assume natura prevalentemente obbligatoria, traducendosi in un diritto di credito per equivalente;
  • viene meno, nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso, la tradizionale azione di restituzione del bene oggetto di donazione. 

Quindi, quando il bene donato sia stato legittimamente trasferito a un terzo a titolo oneroso, per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025, il legittimario leso non potrà più rivendicare il bene nei confronti dell’acquirente, ma resterà titolare di un diritto di natura creditoria nei confronti dei soggetti individuati dalla legge. 

Per le successioni aperte fino al 18 dicembre 2025 continua a trovare applicazione la disciplina previgente:

  • il legittimario può agire in riduzione contro le donazioni lesive;
  • al ricorrere dei presupposti, conserva la possibilità di chiedere la restituzione del bene anche ai terzi acquirenti a titolo oneroso, entro dieci anni dall’apertura della successione. 

Per gli immobili provenienti da donazione che ricadono in questo ambito temporale, permane dunque il rischio tipico per l’acquirente fino al decorso del termine decennale. 

Erminia Acri – Avvocato

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