Spesso persone adulte si chiedono se sia possibile “diventare figlio” di chi, da anni, svolge per loro il ruolo di un vero genitore, pur in assenza di legami di sangue.
L’ordinamento italiano consente l’adozione di maggiorenni, ma con regole diverse rispetto all’adozione dei minori: si tratta di uno strumento pensato soprattutto per riconoscere un legame affettivo e di solidarietà già esistente e per regolare i futuri rapporti successori.
L’adozione delle persone maggiorenni è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti del codice civile.
In sintesi, è possibile quando:
- tra adottante e adottando esiste un rapporto affettivo stabile e autentico;
- sono rispettati i requisiti di età (l’adottante deve essere più anziano dell’adottando di almeno 18 anni);
- l’adozione non è utilizzata per fini puramente patrimoniali o elusivi, ma come riconoscimento di una relazione personale e familiare già maturata.
Il tribunale verifica che l’adozione risponda all’interesse dell’adottando, e non leda in modo ingiustificato la posizione di altri familiari, in particolare dei figli dell’adottante.
Perché l’adozione sia possibile servono diversi consensi, previsti dagli artt. 296 e 297 c.c.:
- il consenso dell’adottante;
- il consenso dell’adottando maggiorenne;
- l’assenso dei genitori dell’adottando (se viventi);
- l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando (se coniugati e non separati);
- l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante.
Su alcuni di questi assensi il tribunale può intervenire: se, ad esempio, un genitore dell’adottando o un coniuge rifiuta senza una ragione valida, il giudice può superare il rifiuto e disporre comunque l’adozione (art. 297, comma 2, c.c.; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3766).
Diverso il caso dei figli maggiorenni dell’adottante: la Cassazione ritiene che il loro dissenso sia ostativo all’adozione e non superabile con provvedimento del giudice (Cass. 3 febbraio 2006, n. 2426).
Anche quando tutti i consensi ci sono, il tribunale non è vincolato: deve comunque verificare che l’adozione corrisponda a un rapporto affettivo reale e meritevole, e non costituisca un uso distorto dell’istituto.
Cosa cambia dopo l’adozione?
L’art. 299 c.c. stabilisce che l’adottato assume il cognome dell’adottante, di solito anteponendolo al proprio.
La Corte costituzionale ha però aperto alla possibilità, per l’adottato maggiorenne, di mantenere il proprio cognome e aggiungere quello dell’adottante in coda, quando ciò è richiesto da entrambe le parti e serve a tutelare l’identità personale dell’adottato (C. Cost. 4 luglio 2023, n. 135; C. Cost. 18 aprile 2025, n. 53; Cass. 19 novembre 2024, n. 29684).
Rapporti familiari e successori
Gli effetti dell’adozione di maggiorenne sono diversi da quelli dell’adozione di minore:
- l’adottato conserva tutti i legami giuridici con la propria famiglia d’origine (art. 300, comma 1, c.c.);
- non nascono rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottante (art. 300, comma 2, c.c.);
- sul piano successorio, l’adottato succede all’adottante come un figlio (art. 304, comma 2, c.c.), mentre l’adottante non ha diritto di successione nell’eredità dell’adottato (art. 304, comma 1, c.c.).
Ne deriva che l’adozione del maggiorenne è, anche sotto il profilo patrimoniale, uno strumento molto incisivo, che incide sulla futura divisione dell’eredità dell’adottante e deve quindi essere valutato con attenzione, specie in presenza di altri figli.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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