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La scelta del nome e, soprattutto, del cognome del figlio costituisce oggi uno dei momenti più delicati dell’esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto incide direttamente sull’identità personale del minore e sul suo inserimento nella comunità familiare e sociale. 

Entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale e sono tenuti a esercitarla di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli (art. 316 cod. civ.). 

All’interno di tale ambito rientrano le decisioni fondamentali per il minore, tra le quali si colloca anche la scelta del nome, inteso sia come nome proprio sia come cognome. 

Alla luce della riforma della filiazione (L. 219/2012 e d.lgs. 154/2013), tale disciplina vale indifferentemente per i figli nati nel matrimonio e per quelli nati fuori dal matrimonio, purché riconosciuti da entrambi i genitori.

Nome proprio del figlio.

Il nome proprio viene attribuito al momento della dichiarazione di nascita all’ufficiale di stato civile e, quando entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, deve essere scelto congiuntamente. 

Nella prassi, l’ufficiale di stato civile raccoglie la dichiarazione di nascita resa da uno dei genitori (o da un loro delegato), ma la scelta del nome deve riflettere il consenso di entrambi, in applicazione del principio generale di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. 

Nel caso in cui il neonato non sia riconosciuto da alcun genitore, ovvero la madre si avvalga della facoltà di non essere nominata, l’ufficiale di stato civile provvede ad attribuire d’ufficio un nome proprio, oltre al cognome, formando l’atto di nascita con le apposite annotazioni previste dalla normativa

La disciplina del cognome.

La giurisprudenza costituzionale ha qualificato il cognome del figlio come componente essenziale dell’identità personale, che deve riflettere il legame con entrambi i genitori.

Il precedente sistema, fondato sull’automatica attribuzione del solo cognome paterno in caso di riconoscimento contestuale da parte di entrambi i genitori, è stato ritenuto in contrasto con il principio di uguaglianza e con la pari responsabilità genitoriale. 

In origine l’art. 262, comma 1, c.c. prevedeva che il figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori, assumesse il cognome del padre, riproducendo uno schema patriarcale di trasmissione del cognome. 

Con successive pronunce, la Corte costituzionale ha:

  • riconosciuto, dapprima, la possibilità per i genitori, di comune accordo, di aggiungere il cognome materno a quello paterno (sentenza Corte Cost. n. 286/2016);
  • poi affermato l’illegittimità di ogni automatismo che imponga il solo cognome del padre, stabilendo che il figlio debba poter assumere i cognomi di entrambi i genitori nell’ordine da loro concordato e che, sempre su accordo, sia possibile attribuire il solo cognome della madre o il solo cognome del padre (sentenza Corte Cost. n. 131/2022). 

La “nuova regola applicabile”, alla luce della sentenza Corte cost. n. 131/2022, è dunque quella della parità tra i genitori: il cognome non è più automaticamente paterno, ma oggetto di scelta concordata.

Se entrambi i genitori riconoscono il figlio fin dalla nascita (coniugati o non), la scelta del cognome è espressione del loro accordo e può tradursi in: 

  • attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine concordato;
  • attribuzione del solo cognome materno, se concordato;
  • attribuzione del solo cognome paterno, anch’esso possibile solo come esito di una scelta condivisa e non per automatismo. 

L’ufficiale di stato civile deve dunque registrare il cognome (o i cognomi) risultante dall’accordo tra i genitori. 

Se il figlio è riconosciuto inizialmente da un solo genitore, assume il cognome di quest’ultimo.  Quando l’altro genitore lo riconosce successivamente:

  • per il figlio minorenne, l’eventuale aggiunta, anteposizione o sostituzione del cognome dell’altro genitore è decisa dal giudice, che deve valutare l’interesse del minore e la sua identità già consolidata;
  • per il figlio maggiorenne, la decisione è rimessa alla sua volontà, espressa in sede di assenso al riconoscimento successivo.

In caso di contrasto, ciascun genitore può ricorrere al giudice:

  • il giudice ascolta i genitori e il figlio, se ha compiuto 12 anni o, se più piccolo, è capace di discernimento;
  • valuta le proposte alla luce del preminente interesse del minore;
  • individua la soluzione più idonea, potendo attribuire uno o entrambi i cognomi e stabilirne l’ordine;
  • in casi particolari, può attribuire per il singolo affare il potere decisionale a uno dei genitori.

Figli non riconosciuti e successivo riconoscimento

Se il neonato è denunciato come figlio di ignoti o la madre non consente di essere nominata, l’ufficiale di stato civile attribuisce d’ufficio un nome e un cognome, con le annotazioni prescritte, secondo quanto previsto dal d.P.R. 396/2000 e dalla L. 184/1983. 

In caso di successivo riconoscimento da parte di uno o entrambi i genitori:

  • il figlio assume il cognome del genitore che lo riconosce per primo, con eventuali modifiche in seguito al riconoscimento dell’altro;
  • il giudice può consentire il mantenimento, in tutto o in parte, del cognome originario attribuito d’ufficio se tale cognome è divenuto segno consolidato dell’identità personale del minore.

Adozione.

Nell’adozione di minori, l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. 

La disciplina, originariamente centrata sul solo cognome del marito (art. 27 L. 184/1983), è stata adeguata ai principi di parità: oggi si afferma la regola per cui l’adottato deve assumere i cognomi degli adottanti nell’ordine da essi concordato, con possibilità di optare, con accordo, per il cognome di uno solo.

Occorre tenere presente, tuttavia, che le sentenze della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 131/2022 (che ha abolito l’automatismo dell’assegnazione del solo cognome paterno), pur  ponendo fine alla discriminazione tra madre e padre nell’attribuzione del cognome al figlio, non forniscono una disciplina completa ai fini dell’applicabilità dei principi espressi dalla stessa Corte. Spetta, quindi, al legislatore stabilire una compiuta disciplina sulle modalità di attribuzione del cognome, in virtù delle decisioni della Corte Costituzionale. 

Erminia Acri – Avvocato

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