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In  sede di separazione, l’assegno di mantenimento mira a garantire, al coniuge economicamente più debole, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ove non riesca a mantenerlo con i propri mezzi. Una volta accertato lo squilibrio economico tra i coniugi, il parametro è l’adeguatezza dei redditi del coniuge più debole al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,  valutando in concreto redditi, patrimoni e potenzialità reddituali di entrambi i coniugi (v. sentenze Corte di Cassazione n. 8254/2023, n. 32349/2024,  n. 30119/2024).

Conta la concreta possibilità di svolgere un’attività retribuita, valutata con riguardo a fattori individuali, territoriali ed economico‑sociali; il semplice stato di disoccupazione non basta e, se risulta una reale possibilità di ricollocazione, l’assegno può essere negato, gravando sul richiedente l’onere di provare di essersi attivato inutilmente (v. sentenze Corte di Cassazione n. 3354/2025, n. 3551/2025, n. 14367/2024).

Se il tenore di vita goduto era inferiore alle effettive possibilità, il parametro resta quello delle potenzialità economiche complessive della coppia; al contrario, quando il richiedente dispone di un cospicuo patrimonio idoneo a mantenere l’alto tenore goduto, l’assegno non spetta (v. sentenze Corte di Cassazione n. 770/2018, n. 12764/2013).

In sede di divorzio, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite n. 18287/2018, risulta superata la logica del solo “tenore di vita”:  l’assegno divorzile ha natura assistenziale e perequativo‑compensativa, non mira più a ricostruire il tenore di vita matrimoniale ma a riequilibrare le posizioni in ragione del contributo dato alla vita familiare e dei sacrifici delle aspettative professionali del coniuge più debole.

Si accerta innanzitutto l’inadeguatezza dei mezzi o l’impossibilità oggettiva di procurarseli, in applicazione dei criteri dell’art. 5, comma 6, L. 898/1970 (condizioni economico‑patrimoniali, durata del matrimonio, età, contributo alla formazione dei patrimoni), e poi si verifica se lo squilibrio discende da scelte condivise durante il matrimonio, con particolare rilievo alla durata del vincolo.

La giurisprudenza successiva ha chiarito che l’assegno deve consentire un livello di reddito adeguato e parametrato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e ai sacrifici professionali, non un’astratta autosufficienza (v. sentenze Corte di Cassazione n. 9021/2023, n. 1482/2023).

Quando conta la rinuncia al lavoro?

Se la rinuncia a lavorare è frutto di scelte condivise della coppia (ad esempio per dedicarsi alla cura della famiglia), in sede di separazione ciò viene in considerazione ai fini dell’attribuzione dell’assegno, poiché la separazione tende a conservare il tenore e il tipo di vita compatibile con la fine della convivenza, da valutare, però, con gli altri elementi del caso concreto, quali la collocazione professionale precedente, l’analisi del mercato del lavoro, ecc.  (v. sentenza Corte di Cassazione n. 3297/2017).

Se, invece, emerge una concreta possibilità di ricollocazione e manca la prova di un serio attivarsi, l’assegno può essere negato o ridotto; il semplice non lavorare non giustifica l’attribuzione e il rifiuto di occasioni congrue pesa negativamente (v. sentenza Corte di Cassazione n.3551/2025).

In sede divorzile la rinuncia è rilevante se si dimostra il nesso tra scelte familiari condivise, sacrificio delle proprie chances e squilibrio attuale, alla luce dei criteri dell’art. 5, comma 6, L. 898/1970 e dei principi della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite n. 18287/2018.

Erminia Acri-Avvocato

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