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Il mantenimento dei figli discende da un diritto-dovere costituzionale e si attua in proporzione alle risorse e capacità lavorative dei genitori, anche in costanza di crisi familiare (art. 30 Cost.; art. 316-bis c.c.; art. 337-ter c.c.) 

Nella crisi familiare, l’assegno periodico resta la modalità ordinaria con cui il genitore non convivente adempie al mantenimento, pur potendo coesistere il mantenimento diretto per singole voci di spesa, specie quando i figli permangono prevalentemente presso un genitore.

L’obbligo verso i figli maggiorenni perdura finché non siano economicamente indipendenti; cessa se l’assenza di autonomia dipende da inerzia o rifiuto ingiustificato del lavoro, secondo giurisprudenza consolidata.

L’assegno periodico è una somministrazione continuativa, parametrata alla proporzionalità dei contributi dovuti da entrambi i genitori, e resta la modalità standard nelle decisioni giudiziali.

Il mantenimento diretto (pagamento di spese per beni/servizi del figlio) è ammesso ma di difficile attuazione pratica; spesso si affianca comunque alla previsione di un assegno per assicurare copertura ai bisogni correnti presso il genitore collocatario.

Tra genitori non coniugati è valido un accordo negoziale sulle modalità di contribuzione ai bisogni dei figli, purché rispettoso dell’interesse morale e materiale della prole; non occorre omologazione preventiva, ma l’accordo non può eludere l’obbligo legale e rimane sindacabile in virtù dell’interesse del minore.

Il genitore può adempiere all’obbligo di mantenimento dei figli con la cessione (o promessa di cessione) di un immobile, in tutto o in parte, al posto dell’assegno periodico, come ammesso dalla giurisprudenza (v. sentenza Cassazione Sez. Unite n. 21761/2021: “l’obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l’attribuzione definitiva di beni, o con l’impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta”) purché la pattuizione sia funzionale al mantenimento e rispettosa dei requisiti formali richiesti per i trasferimenti immobiliari. Il verbale d’udienza redatto dal cancelliere ha forma di atto pubblico e, una volta emessa la sentenza di divorzio (o omologata la separazione), è idoneo alla trascrizione. Perché il trasferimento inserito nel verbale sia valido e trascrivibile occorrono, a pena di nullità, identificazione catastale, richiamo alle planimetrie e dichiarazione (o attestazione tecnica) di conformità allo stato di fatto. Il giudice compie un controllo esterno: accerta i presupposti di legge e che le condizioni siano conformi all’interesse dei figli.

Occorre, però, considerare che la validità del trasferimento immobiliare in luogo dell’assegno non impedisce le azioni dei creditori: la giurisprudenza, in materia concorsuale, ha più volte ritenuto revocabili i trasferimenti immobiliari pattuiti in sede di separazione o in patti successivi quando pregiudicano i creditori, precisando che neppure la funzione di “adempimento del mantenimento” rende il trasferimento intangibile, trattandosi delle modalità di soddisfazione e non dell’esistenza dell’obbligo di mantenimento.

Erminia Acri-Avvocato

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