Sempre più spesso, dopo la separazione, gli ex coniugi si trovano nella condizione di dover convivere sotto lo stesso tetto, semplicemente perché non possono permettersi due case. Ma questa situazione può incidere sull’obbligo di mantenimento?
Quando due persone si separano, il coniuge economicamente più debole può avere diritto a un assegno di mantenimento, ma solo se non ha risorse sufficienti per conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il giudice, in questi casi, compie una valutazione attenta delle condizioni economiche di entrambi, analizzando non solo i redditi, ma anche il patrimonio, le potenzialità lavorative e ogni altro elemento rilevante.
Cosa succede se si convive per necessità?
La semplice coabitazione tra ex coniugi, magari dovuta all’impossibilità di sostenere i costi di due abitazioni, non elimina automaticamente il diritto all’assegno di mantenimento. Questo principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza. La permanenza nella stessa casa, infatti, può incidere solo sulla misura dell’assegno se comporta – ad esempio – una ripartizione delle spese, ma non fa venir meno il diritto quando permangono i presupposti di legge.
Il dovere di coabitazione tra coniugi, infatti, cessa con la presentazione della domanda di separazione. Dopo questo momento, la convivenza non è più un obbligo, ma una scelta forzata dalle circostanze.
Diverso è il caso in cui l’ex coniuge beneficiario dell’assegno instauri una nuova convivenza stabile e continuativa con un’altra persona. In questa ipotesi, la Cassazione ha ribadito il seguente principio: “Il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento che inizia una convivenza, forma un nuovo aggregato familiare di fatto, con conseguente definitiva cessazione del diritto alla contribuzione periodica.” (sent. Cass. 10 luglio 2025 n. 18955; sent. Cass. 29 maggio 2025 n. 14358). Ciò vuol dire che non basta una semplice frequentazione o una relazione sentimentale occasionale. Per far venire meno l’assegno è necessaria una vera e propria “famiglia di fatto”, con coabitazione stabile e progetto di vita comune.
“L’instaurazione di una nuova relazione sentimentale non comporta in automatico la perdita del diritto all’assegno di mantenimento. Il giudice deve valutare se il nuovo legame presenta caratteri di stabilità e continuatività, anche alla luce della coabitazione e della messa in comune delle risorse.” (sent. Cass. 10 giugno 2022 n. 18862)
La coabitazione tra ex, quindi, non equivale a una nuova famiglia e non comporta automaticamente la decadenza dell’assegno. Tuttavia, il giudice può tenere conto di questa situazione per rivedere l’importo dell’assegno, qualora la condivisione delle spese renda meno gravoso il mantenimento per il coniuge economicamente più debole.
Pertanto, se gli ex coniugi continuano a vivere insieme solo perché le spese per due case sarebbero insostenibili, l’assegno di mantenimento non cade in automatico. Solo l’eventuale formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del beneficiario determina la cessazione definitiva dell’assegno. La coabitazione, però, può incidere sulla quantificazione dell’importo, se effettivamente riduce i bisogni del beneficiario.
Ogni situazione va valutata caso per caso, alla luce delle concrete condizioni economiche, delle potenzialità lavorative e del reale tenore di vita. In caso di variazioni rilevanti (ad es. miglioramento delle condizioni economiche di uno dei due), è sempre possibile chiedere una revisione dell’assegno.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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