In base all’art. 337 ter c.c., il dovere di mantenimento dei figli permane anche dopo il raggiungimento della maggiore età, se il figlio non è ancora economicamente autosufficiente. In caso di separazione, il contributo può essere corrisposto direttamente al figlio maggiorenne o, in assenza di specifica richiesta, al genitore convivente. L’assegno di mantenimento deve garantire al figlio un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di convivenza familiare, tenendo conto delle risorse economiche di entrambi i genitori e dei parametri indicati dall’art. 337 ter c.c., ossia le attuali esigenze del figlio, il suo tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La giurisprudenza più recente ribadisce che il diritto al mantenimento cessa solo quando il figlio abbia raggiunto una reale indipendenza economica, vale a dire quando svolga un’attività lavorativa che gli assicuri un reddito stabile e sufficiente per il proprio sostentamento. Non è necessario che si tratti di un lavoro a tempo indeterminato, ma è fondamentale che vi sia una concreta prospettiva di autonomia. L’obbligo può cessare anche se il mancato raggiungimento dell’indipendenza dipende da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro o del percorso di studi da parte del figlio. È onere del figlio maggiorenne dimostrare di essersi effettivamente impegnato nella ricerca di un’occupazione o nel completamento del percorso formativo (v. Cassazione civile, Sez. I, 9 dicembre 2024, n. 31564, Cassazione civile, Sez. I, 18 settembre 2023, n. 26697).
La cessazione dell’obbligo decorre dalla proposizione della domanda e le somme eventualmente già corrisposte sono irripetibili. Una volta che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, anche se successivamente perde il lavoro, non riacquista il diritto all’assegno di mantenimento, ma può eventualmente, se ricorrono i presupposti di legge, chiedere un assegno alimentare ai sensi dell’art. 433 c.c.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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