Con la legge n. 54/2006, l’affidamento condiviso rappresenta la regola generale nelle separazioni, statuendo il diritto del minore a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori. L’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, i quali devono condividere le decisioni di maggiore importanza per i figli, quali quelle riguardanti la salute, l’educazione e l’istruzione. In caso di separazione, la responsabilità genitoriale non viene meno, ma il suo esercizio è disciplinato dagli articoli 337-bis e seguenti del codice civile, con particolare attenzione all’interesse superiore del minore.
La bigenitorialità comporta non solo la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio, ma anche la condivisione delle scelte fondamentali. L’affidamento condiviso non implica automaticamente una divisione paritaria dei tempi di permanenza, ma richiede il coinvolgimento di entrambi nelle decisioni essenziali.
Cosa succede in caso di disaccordo su decisioni sanitarie importanti?
Quando i genitori separati non riescono ad accordarsi su scelte fondamentali, come nel caso di un intervento chirurgico per il figlio, la legge prevede che la decisione sia rimessa al giudice, su ricorso di uno dei due, ai sensi dell’art. 337-ter, c. 3, c.c.. Il giudice valuterà qual è la soluzione più conforme all’interesse concreto del minore, basandosi anche sulle evidenze medico-scientifiche e, se necessario, delegando l’attuazione a un curatore speciale del minore. Se ritiene che l’esercizio congiunto della responsabilità arrechi pregiudizio al figlio, il giudice può attribuire il potere decisionale su una specifica area (ad esempio, la salute) a uno solo dei genitori, oppure – nei casi più gravi – disporre l’affidamento “superesclusivo”.
La scelta giudiziale dovrà sempre essere motivata dall’interesse del minore e dalla tutela della sua salute, privilegiando la soluzione più aderente all’evidenza scientifica e al superiore interesse del figlio.
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese mediche straordinarie, si fa riferimento a quanto stabilito nel provvedimento di separazione o di affidamento o, in mancanza, anch’essa sarà oggetto di decisione giudiziale.
Erminia Acri- Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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