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“Egr. avvocato, mi può dire se, come coniuge separato con obbligo di versare un assegno di mantenimento per mio figlio, posso sospendere il pagamento se lui (che già trascorre molte giornate a casa mia) viene a vivere stabilmente con me? Grazie”

L’obbligo di mantenimento dei figli trova fondamento nella Costituzione italiana (art. 30) e nel Codice Civile. Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alle esigenze dei figli in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche e lavorative. In caso di separazione, il giudice stabilisce, se necessario, il pagamento di un assegno periodico a carico del genitore non convivente, per garantire il principio di proporzionalità e continuità nel mantenimento.

Il trasferimento del figlio presso il genitore obbligato al mantenimento non comporta, di per sé, la sospensione automatica dell’assegno. La legge e la giurisprudenza chiariscono che ogni modifica delle condizioni di mantenimento deve essere disposta dal giudice. Il genitore interessato dovrà proporre apposita istanza, allegando la prova del mutamento sostanziale delle circostanze (quale, appunto, il trasferimento stabile del figlio).

La sospensione, riduzione o cessazione dell’assegno decorre dalla domanda giudiziale e non da una data anteriore, né è possibile il recupero delle somme già corrisposte (sentenze C. Cass. 17 febbraio 2021 n. 4224 e C. Cass. 12 maggio 2020, n. 8816). Pertanto, è ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per modificare o eliminare l’assegno, dovendo in ogni caso escludersi la possibilità di avere indietro quanto in precedenza versato.

Per i figli minorenni, il mantenimento è dovuto al genitore collocatario. Se il figlio si trasferisce stabilmente presso l’altro genitore, quest’ultimo dovrà chiedere al giudice la modifica delle condizioni di mantenimento. Non è consentita la sospensione unilaterale dell’assegno.

Per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti, il mantenimento è dovuto solo se il figlio convive con il genitore richiedente. In caso di trasferimento stabile presso l’altro genitore, la legittimazione a richiedere l’assegno viene meno, ma anche qui è necessario un provvedimento giudiziale per la cessazione dell’obbligo (sentenza C. Cass. 25 luglio 2013 n. 18075).

Per i figli maggiorenni portatori di handicap grave, il mantenimento resta sempre dovuto, senza necessità di esplicita richiesta, salvo diversa valutazione giudiziale. I genitori hanno nei confronti dei figli maggiorenni portatori di handicap grave gli stessi doveri che hanno nei confronti dei figli minori, per espressa previsione di legge (art. 337 septies c. 2 c.c. e art. 473 bis 9 c.p.c. introdotto dall’art. 3 c. 33 D.Lgs. 149/2022).

In conclusione:

  • Il trasferimento del figlio presso il genitore obbligato all’assegno non consente la sospensione automatica del mantenimento.
  • È sempre necessaria una domanda di modifica delle condizioni da proporre al giudice.
  • La sospensione, la riduzione o la cessazione dell’assegno decorreranno solo dalla data della domanda giudiziale.

Erminia Acri-Avvocato

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