I genitori, ai sensi dell’art. 320 c.c., rappresentano i figli minori e ne amministrano i beni fino al compimento della maggiore età o all’emancipazione. L’amministrazione e la rappresentanza hanno luogo nell’interesse esclusivo del figlio minore, e possono essere esercitate congiuntamente da entrambi i genitori o, in caso di responsabilità esclusiva, dal solo genitore esercente.
Gli atti di ordinaria amministrazione – vale a dire quelli che non comportano rischi significativi né alterano la consistenza o la destinazione del patrimonio del minore – possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Fanno eccezione i contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, che richiedono l’azione congiunta dei genitori. Sono considerati di ordinaria amministrazione, secondo la giurisprudenza, gli atti che hanno valore economico non elevato rispetto al patrimonio del minore, sono utili alla conservazione del valore dei suoi beni e comportano un rischio modesto [Cass. 19 luglio 2022 n. 22662; Cass. 27 marzo 2019 n. 8461; Cass. 15 novembre 2004 n. 21614] “Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dai genitori nell’interesse del minore anche disgiuntamente (art. 320 c. 1 c.c.) … sono di ordinaria amministrazione quegli atti che: – hanno un valore economico non particolarmente elevato anche rapportato al valore totale del patrimonio del minore; – sono utili alla conservazione del valore del patrimonio del minore; – comportano un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio (Cass. 15 novembre 2004 n. 21614, Cass. 15 maggio 2003 n. 7546)”.
Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione – tra cui rientrano la vendita, l’ipoteca o il pegno di beni del minore, l’accettazione o la rinuncia a eredità o legati, l’accettazione di donazioni, lo scioglimento di comunioni, la contrazione di mutui o di locazioni ultranovennali – possono essere compiuti esclusivamente per necessità o evidente utilità del minore, previa autorizzazione del giudice tutelare e con la partecipazione congiunta di entrambi i genitori. La disciplina vigente, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), prevede che la competenza a rilasciare tali autorizzazioni spetti al giudice tutelare. L’atto compiuto senza la prescritta autorizzazione è nullo o annullabile, a seconda dei casi “I genitori non possono trasferire, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare a eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o evidente utilità per il figlio, agendo essi congiuntamente dopo l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c. 3 c.c.)” Dopo la soppressione della competenza del tribunale in composizione collegiale per ciò che attiene alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di soggetti incapaci, competente a rilasciare l’autorizzazione è il solo giudice tutelare (che, nelle procedure prima del 28 febbraio 2023, rendeva un semplice parere non vincolante.
In particolare, l’intestazione di un immobile a favore di un figlio minore costituisce un atto di straordinaria amministrazione e, pertanto, richiede l’autorizzazione preventiva del giudice tutelare, che dovrà valutare la necessità o l’utilità evidente dell’operazione nell’interesse del minore – art. 320 c. 3 c.c..
In caso di conflitto di interessi tra il minore e i genitori o tra più figli minori soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, è prevista la nomina di un curatore speciale a tutela degli interessi del minore.
L’art. 324, comma 1, c.c. prevede inoltre che entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale siano titolari dell’usufrutto legale sui beni del figlio minore, con conseguente diritto di godimento dei frutti dei beni, nel rispetto dell’obbligo di amministrarli e conservarli nell’interesse del minore.
Per quanto riguarda i redditi dei figli minori, l’art. 20 della legge n. 114/1977 stabilisce che, ai fini fiscali, essi sono imputati per metà a ciascuno dei genitori.
L’amministrazione dei beni del minore, pertanto, è soggetta a un regime di tutela rafforzata, che distingue tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, imponendo per questi ultimi l’intervento autorizzatorio del giudice tutelare a garanzia della necessità o dell’evidente utilità per il minore e della piena tutela dei suoi interessi.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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