“Egr. avvocato, posso mettere la tenda da sole sul mio balcone senza chiedere permessi?”
Nel condominio, la regola generale è che le parti strutturali dell’edificio che servono all’uso comune sono considerate beni comuni, salvo titolo contrario. Tuttavia, alcune parti, come i balconi aggettanti, sono spesso considerate di proprietà esclusiva del titolare dell’unità immobiliare a cui è annesso il balcone.
Ogni condomino può fare un uso più intenso della cosa comune solo se ciò non determina limitazioni ai diritti degli altri condomini e non crea servitù pregiudizievoli senza il consenso unanime (art. 1108 c. 3 cod. civ.).
Le modifiche sono consentite al singolo condomino solo se non alterano la sostanza o la funzione della cosa comune, rispettano la destinazione della cosa e i diritti degli altri condomini di farne pari uso (Cass. 13 luglio 1993 n. 7691; Cass. 18 marzo 1987 n. 2722).
La differenza tra balconi incassati e balconi aggettanti è rilevante ai fini della proprietà e delle relative facoltà di utilizzo:
- Balcone incassato: generalmente è considerato parte integrante della struttura dell’edificio e, salvo titolo contrario, può rientrare tra le parti comuni, almeno per quanto riguarda gli elementi strutturali (soletta, parapetto).
- Balcone aggettante: è solitamente attribuito in proprietà esclusiva al proprietario dell’unità immobiliare cui serve, inclusa la soletta inferiore che funge da “copertura” per il balcone sottostante.
Se il balcone è “incassato” (cioè non sporge fuori dalla facciata, ma è “dentro” la struttura dell’edificio), di solito la soletta soprastante è una parte comune del condominio. In questi casi, si può di norma installare la tenda senza chiedere il permesso al vicino del piano di sopra.
Se invece il balcone soprastante è “aggettante” (cioè sporge rispetto alla facciata), la soletta è di proprietà esclusiva del vicino del piano superiore. In questo caso, per fissare la tenda alla sua soletta, serve sempre il suo consenso.
In ogni caso, occorre sempre rispettare eventuali norme specifiche del regolamento condominiale e, ove non vi siano specifichi vincoli o divieti disposti dalla Soprintendenza ai beni culturali o dal Comune, l’armonia estetica dell’edificio.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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