Posted on

Dopo il divorzio, nel caso di decesso dell’ex coniuge, sia il coniuge superstite sia il coniuge divorziato possono avere diritto a percepire la pensione di reversibilità. Tuttavia, per il coniuge divorziato, la normativa e la giurisprudenza pongono alcune condizioni molto precise:

  • Il coniuge divorziato può beneficiare della pensione di reversibilità solo se era titolare di assegno divorzile stabilito dal tribunale (art. 5 L. 898/70, come modificato).
  • Il diritto NON sussiste se il coniuge divorziato si è risposato.
  • Il rapporto assicurativo (INPS, INPDAP ecc.) dell’ex coniuge deceduto deve esistere già al momento della sentenza di divorzio.

La Cassazione a Sezioni Unite ha inoltre precisato che il diritto alla pensione di reversibilità è escluso nel caso in cui l’assegno divorzile sia stato corrisposto in un’unica soluzione (“una tantum”): in tal caso, il coniuge divorziato non ha diritto alla reversibilità.

La pensione ai superstiti spetta al coniuge divorziato in presenza di tutte le seguenti condizioni: perfezionamento in capo al coniuge deceduto dei requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge; inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato precedente alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; titolarità dell’assegno divorzile in forza di una sentenza dal tribunale (art. 5 L. 898/70 modif. dall’art. 27 c. 1 lett. c D.Lgs. 149/2022; Cass. SU 24 settembre 2018 n. 22434, Cass. 19 aprile 2019 n. 11129, Cass. 22 aprile 2013 n. 9660); assenza di un successivo vincolo di coniugio. Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale riguardante la sussistenza in capo al coniuge divorziato, a seguito del decesso dell’altro coniuge, del diritto alla pensione di reversibilità anche in caso di pagamento dell’assegno divorzile in un’unica soluzione (una tantum), escludendo che l’ex coniuge, in tal caso, abbia diritto alla pensione in questione (Cass. SU 24 settembre 2018 n. 22434, Cass. 5 maggio 2016 n. 9054).

Quando entrambi (coniuge superstite e coniuge divorziato) abbiano i requisiti per la pensione di reversibilità, la quota viene stabilita dal tribunale, tenendo conto soprattutto della durata dei rispettivi matrimoni. Tuttavia, la durata non è l’unico criterio nella suddivisione delle quote: il giudice può applicare correttivi equitativi considerando anche la durata della convivenza effettiva, la situazione patrimoniale, l’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge e altri elementi solidaristici (Cass. 21 settembre 2012 n. 16093; Cass. 21 giugno 2012 n. 10391; Cass. 10 maggio 2007 n. 10669).

Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto (TFR), l’art. 12-bis della Legge n. 898/70 prevede che il coniuge divorziato abbia diritto a una quota (pari al 40%) del TFR spettante all’ex coniuge, solo se:

  • è titolare dell’assegno divorzile;
  • non percepisce altri redditi oltre l’assegno di divorzio;
  • non si è risposato;

La quota si calcola soltanto sugli anni di lavoro coincidenti con il periodo di matrimonio.

Erminia Acri-Avvocato


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *