Posted on

Il Senato, lo scorso 29 maggio, dopo l’ok della Camera, ha definitivamente approvato la legge che riforma i reati contro gli animali. Una stretta attesa da 20 anni che prevede pene più severe per chi maltratta, abbandona o uccide animali.

La legge, che vede come prima firmataria Michela Vittoria Brambilla, detta un principio rivoluzionario: gli animali non sono più solo oggetti di compassione, ma soggetti di diritto, determinando la modifica del titolo IX bis del codice penale che non si intitolerà più “dei delitti contro il sentimento per gli animali” ma “di delitti contro gli animali”. Un cambiamento che non è solo formale ma serve a sottolineare la gravità delle condotte previste, conferendo loro una dignità penale più forte.

Un provvedimento, dunque, che rappresenta un passo decisivo nella tutela giuridica degli animali

    Ma vediamo nello specifico cosa prevede da oggi il Codice Penale:

  • Spettacoli e manifestazioni vietate (art. 544-quater): chi organizza o partecipa a eventi che comportano sevizie o strazio per gli animali rischia ora multe molto più alte, da 15.000 a 30.000 euro, rispetto al precedente limite massimo di 15.000 euro.
  • Combattimenti tra animali (art. 544-quinquies): aumentano le pene detentive, con la reclusione portata da 1–3 anni a 2–4 anni. È punito non solo chi organizza, ma anche chi partecipa attivamente o favorisce i combattimenti, anche con semplici compiti logistici.
  • Uccisione di animali (art. 544-bis): viene introdotta una doppia soglia di pena. Chi uccide un animale senza necessità rischia da 6 mesi a 3 anni di carcere e una multa da 5.000 a 30.000 euro. Se l’uccisione è preceduta da sevizie o causa sofferenze prolungate, la reclusione sale a 1–4 anni e la multa a 10.000–60.000 euro.
  • Maltrattamenti (art. 544-ter): chi provoca sofferenze o lesioni a un animale può essere condannato fino a 2 anni di carcere, anche se le lesioni non sono gravi. La sanzione minima è di 6 mesi.
  • Danneggiamento o uccisione di animali altrui (art. 638): chi uccide più di tre animali raccolti in gregge o mandria, oppure animali bovini o equini anche se isolati, rischia da 1 a 4 anni di reclusione.
  • Detenzione incompatibile (art. 727): vengono aumentate anche le multe per chi detiene animali in condizioni non compatibili con la loro natura o in stato di grave sofferenza: da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro.

3. Arrivano nuove aggravanti specifiche

È introdotto l’articolo 544-septies, che prevede un aggravamento delle pene in tre casi precisi:

  • Se il reato è commesso alla presenza di minori;
  • Se il reato riguarda più di un animale;
  • Se l’autore diffonde immagini o video delle violenze tramite social, siti web o altri mezzi digitali.

In pratica, l’uso della rete come cassa di risonanza del maltrattamento comporta una responsabilità penale maggiore.

4. Più poteri alle associazioni e tutela per gli animali sequestrati

  • Viene riconosciuto un ruolo attivo alle associazioni animaliste (già individuate dall’art. 19-quater del codice penale) nella custodia e anche nell’affidamento definitivo degli animali sequestrati.
  • È introdotto l’articolo 260-bis del codice di procedura penale: l’autorità giudiziaria può affidare stabilmente gli animali a enti o associazioni, a condizione che queste versino una cauzione proporzionata per garantire le spese di mantenimento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *