L’istituzione di aree di parcheggio a pagamento nei centri urbani è legittima, ma trova precisi limiti e condizioni.
L’art. 7, ottavo comma, del Codice della Strada stabilisce che, in presenza di parcheggi a pagamento su aree pubbliche o su aree ad uso pubblico, i Comuni hanno l’obbligo di riservare nelle immediate vicinanze aree destinate a parcheggio gratuito, fatte salve le deroghe per alcune aree di particolare natura o rilevanza. In particolare:
- Obbligo di aree gratuite vicine: l’istituzione di parcheggi a pagamento su suolo pubblico deve essere accompagnata dalla riserva di “adeguate” aree di sosta libera nelle immediate vicinanze, affinché sia assicurata la libertà di scelta per l’utente della strada (“Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. L’obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 ’area pedonale’ e ’zona a traffico limitato’, nonché per quelle definite ’A’ dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.”).
- Eccezioni: il suddetto obbligo non si applica alle aree pedonali, alle zone a traffico limitato (ZTL), alle zone A (centri storici) e ad altre zone di particolare rilevanza urbanistica individuate e delimitate dalla giunta comunale per esigenze particolari di traffico (“L’obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 ’area pedonale’ e ’zona a traffico limitato’, nonché per quelle definite ’A’ dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, … e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.”).
La mancata predisposizione di aree gratuite nelle immediate vicinanze delle zone a pagamento comporta la nullità dei verbali di accertamento per mancato pagamento della sosta, come affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 116/2007, poi confermata da Cass. n. 927/2010 e ordinanza n. 18575/2014. Tale principio è tuttora applicato costantemente dai giudici di merito.
Il concetto di “immediate vicinanze” non è ben definito dalla legge, né esiste un parametro fisso in termini di metri o minuti. La giurisprudenza e la dottrina fanno riferimento a criteri oggettivi di raggiungibilità e fruibilità, che tengano conto delle seguenti condizioni:
- Distanza effettiva: L’area gratuita deve essere ragionevolmente prossima a quella a pagamento, tale da non rendere eccessivamente gravoso il raggiungimento per l’utente medio.
- Accessibilità: Si valuta se l’area gratuita sia facilmente accessibile, senza ostacoli fisici o barriere architettoniche, e senza che la distanza o le condizioni urbanistiche rendano difficoltoso l’uso dell’alternativa gratuita.
- Valutazione caso per caso: Non è richiesto un dato chilometrico preciso, ma occorre valutare le circostanze concrete (urbanizzazione, traffico, morfologia del territorio, ecc.).
- Ragionevolezza: Il criterio guida è che la distanza sia tale da consentire una fruizione effettiva, agevole e non gravosa delle aree gratuite rispetto a quelle a pagamento.
La verifica del rispetto del requisito delle “immediate vicinanze” spetta al giudice di merito e si fonda su una valutazione concreta. L’assenza di aree gratuite nelle reali adiacenze, ove non sussistano le deroghe di legge, determina la nullità dei verbali di accertamento per la sosta non pagata sulle strisce blu.
Erminia Acri-Avvocato

Erminia Acri, iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, Patrocinante in Cassazione, esercita la professione di avvocato in materia di diritto civile, diritto del lavoro e previdenza, diritto amministrativo (abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 05/05/1998). Consulente legale dell’Inas-Cisl, sede di Cosenza. Attività di docenza, in materia di Diritto di Famiglia, c/o Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico (SFPID) – Roma. Iscritta all’Albo dei Giornalisti- Elenco pubblicisti dal 01/07/2006. Responsabile “Area informativa” Progetto SOS Alzheimer On Line
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